L’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), TUIR conferma la detraibilità del 36%-50% delle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche se a proprietà comune.
In sostanza, anche per gli anni dal 2012 in poi è riproposta l’agevolazione relativa alla costruzione/acquisto box o posto auto pertinenziale, senza modifiche rispetto alla disciplina previgente; in considerazione di tale continuità la trattazione propone i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni, che si ritengono ancora validi ed applicabili.
La realizzazione delle autorimesse o parcheggi pertinenziali può essere eseguita:
• da un’impresa edile di costruzione (in tal caso, il possessore/detentore beneficia della detrazione acquistando il parcheggio/autorimessa, relativamente alle spese di realizzazione attestate dal costruttore);
• direttamente dal possessore/detentore dell’immobile residenziale, in economia oppure appaltando a terzi i lavori.
wordpress theme by initheme.com