Acquisizione illegittima delle prove tributarie
L’articolo 191 c.p.p. dispone l’inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente nell’ambito del processo penale. Tale norma dispiega i suoi effetti anche nel processo e nell’accertamento tributario in virtù del rinvio che l’articolo 70 del Dpr 600/73 opera al codice penale ed al codice di procedura penale.
Sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia fino ad oggi ignorato il richiamo al codice di procedura penale stabilito dal legislatore con l’art. 70 del Dpr 600/73, gli avvisi di accertamento fondati su prove acquisite in violazione di legge devono essere considerati nulli. La giurisprudenza dovrà necessariamente prendere atto del vigore cogente dell’art. 70 e rinnovare l’orientamento che considerava invalidi gli avvisi di accertamento scaturiti da prove ottenute illegittimamente.
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