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Acquiescenza niente più sanzione super ridotta

3 Febbraio 2016silvanaNews

avviso d'accertamento

Premessa – Tra gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, vi rientra l’istituto dell’acquiescenza. In pratica, il contribuente che riceve un avviso di accertamento, di liquidazione, ecc. può decidere di accettare l’atto così com’è è procedere al versamento, di quanto gli viene contestato, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica).
In genere, si ricorre all’acquiescenza qualora il contribuente riceve avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, per cui con “l’accettazione” non contesta l’atto evitando i costi onerosi del ricorso e beneficiando di una sanzione notevolmente ridotta.
Infatti, l’accettazione dell’atto comporterà la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate e ciò a condizione che:

  • rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
  • rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
  • paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Come cambia l’acquiescenza dal 2016 – Per gli atti notificati fino al 31 dicembre 2015, il contribuente può beneficiare di una riduzione maggiore, rispetto a quella di 1/3 qualora, l’avviso di accertamento “accettato” non fosse stato preceduto da “invito al contraddittorio” o da “processo verbale di constatazione” definibile. In questo caso si può fruire della riduzione ad 1/6 (c.d. acquiescenza rinforzata) in luogo di quella a 1/3 (acquiescenza ordinaria).
Le cose cambiano, invece, per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016. In particolare, il legislatore, con la Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) dispone l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 di altri due istituti deflattivi del contenzioso tributario, quali:

  • adesione agli inviti a comparire (previsto dall’ art. 5 c. da 1-bis a 1-quinquies e art. 11 c. 1-bis D.Lgs. 218/97);
  • adesione ai PVC (previsto dall’art. 5-bis D.Lgs. 218/97).

In conseguenza della predetta abrogazione il legislatore (con la stessa Legge di stabilità 2015) ha disposto l’abrogazione anche dell’art. 15 c. 2-bis D.Lgs.218/97 che prevedeva l’acquiescenza rinforzata.
Pertanto, l’ulteriore riduzione delle sanzioni (a 1/6) non opererà più con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016. Resta, invece, invariata l’acquiescenza “ordinaria” (riduzione della sanzione a 1/3).
E’ utile ricordare che, le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita Iva devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Autore: Pasquale Pirone. Redazione Fiscal Focus.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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