Si ricorda che l’articolo 1 del D.L. n. 201/2011, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
In sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Il nuovo decreto – Dal 2017, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale (2,3%) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, e non più alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
In pratica, per il 2017, il parametro di riferimento è l’esercizio 2013, da considerare il quinto esercizio precedente rispetto a quello di determinazione della base Ace (2017).
La Legge di Bilancio 2017 – Le disposizioni di attuazione dell’agevolazioni sono state stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012.
In particolare, l’articolo 8, del provvedimento del ministero dell’Economia, trattava delle modalità attuative, stabilendo che per i soggetti Irpef, in regime di contabilità ordinaria, si assumeva quale entità agevolabile agli effetti dell’ACE, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.
L’articolo 1, comma 550, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha modificato l’articolo 1, del D.L. n. 201/2011, riguardante le regole relative all’ACE.
Significativa è stata la modifica relativa al calcolo della base ACE per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che, a partire dal 2016, devono applicare le stesse regole perviste per le società di capitali.
Nei fatti, quindi, per il 2016, l’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato mediante applicazione dell’aliquota del 4,75 per cento, alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
L’articolo 1, comma 552, della legge n. 232/2016, stabilisce, poi, una deroga al criterio generale di determinazione della base ACE. La norma dispone che per i soggetti persone fisiche, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, rileva, come incremento di capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell’ACE), anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
Pertanto la base ACE per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, per il 2016, è così rappresentata:
La nuova modifica – A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole Ace per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria, il decreto in esame interviene di nuovo sulla normativa, sostituendo l’articolo 1, comma 552, della legge n. 232/2016.
Nello specifico:
A titolo di esempio, la società di persone che determina l’Ace per il 2017, deve tenere conto di due variabili:
Si osserva che, nulla viene chiarito, in merito al soggetto che abbia iniziato l’attività, per esempio, dopo la data del 31 dicembre 2015 e seguenti, ma si presume che l’elemento da prendere in considerazione, per determinare la base ACE, sia il patrimonio netto relativo al periodo d’imposta di inizio attività da parametrare al patrimonio netto contabile esistente al 31 dicembre dell’esercizio oggetto di calcolo della base Ace.
Il decreto, poi, modifica la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società (Ires) relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, per i “solari”, quindi, il 2017. Nei fatti, il ricalcolo è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Per completezza di argomento, si ricorda che l’articolo 13-bis, della legge n. 19/2017, riguardante il coordinamento della disciplina Ires e Irap con le disposizioni di cui al D.Lgs n. 139/2015, ha previsto un nuovo decreto, da emanare entro sessanta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 244/2016, volto a revisionare il D.M. 14 marzo 2012, recante le regole di attuazione dell’Ace.
Si spera che questo emanando decreto tenga in considerazione anche le nuove regole di determinazione della base Ace previste dal D.L. n. 50/2017.
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