Nello specifico, l’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio favorendone il trattamento fiscale rispetto alle imprese che si finanziano con capitale di debito. L’agevolazione consiste nella deduzione dal reddito imponibile per un importo corrispondente all’incremento di capitale proprio moltiplicato per un rendimento nozionale prestabilito.
Il Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, divenuto ormai a tutti gli effetti Legge, ha apportato delle modifiche al calcolo dell’ACE.
Pare opportuno ripercorrere, quanto era stato stabilito dall’articolo 7, con la versione iniziale del Decreto Legge n. 50/2017.
Articolo 7 Decreto Legge n. 50/2017 – Il citato articolo, aveva completamente modificato il meccanismo di calcolo della base ACE. Prevedeva, infatti, che, nella determinazione dell’ACE, assumessero rilevanza solo gli incrementi e i decrementi patrimoniali degli ultimi cinque esercizi. In sostanza, veniva eliminato il riferimento fisso al capitale proprio esistente alla data del 31 dicembre 2010, introducendo una base mobile costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applicava il beneficio dell’ACE.
A titolo esemplificativo, la variazione del capitale proprio nel 2017 doveva essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarebbe dovuto essere quello esistente alla fine del 2013.
La Legge di conversione – Nella nuova versione approvata alla Camera, sono state soppresse le norme che, per il calcolo del beneficio, prevedevano un criterio incrementale su base mobile.
In sostanza, viene eliminato il riferimento al capitale proprio esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, ripristinando il confronto con il capitale proprio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
In particolare, la disposizione, nella nuova formulazione, si limita a modificare le aliquote da applicare al regime ACE. Viene previsto, infatti, che, dall’ottavo periodo d’imposta, l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% in luogo del 2,7%. Viene, inoltre, modificata l’aliquota per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, passando dal 2,3% all’1,6%.
Per quel che concerne il riferimento al quinquennio precedente, con l’approvazione della Legge di conversione, viene meno anche quanto previsto con la Legge di Bilancio 2017, relativa all’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, previsti dal comma 6-bis del Decreto Legge n. 201/2011. Anche in questo caso, la determinazione dell’ACE viene ripristinata e sarà nuovamente determinata con riferimento all’incremento dei titoli rispetto al bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Determinazione dell’ACE per gli imprenditori e società di persone – Con la Legge di conversione, viene soppresso il comma 3, dell’articolo 7, del D.L. n. 50/2017, che prevedeva delle modifiche con riguardo la determinazione della base ACE per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria.
Pertanto, viene riconfermato quanto previsto con la Legge di Bilancio 2017, la quale ha modificato l’articolo 1 del D.L. n. 201/2011, riguardante le regole relative all’ACE.
In sostanza, per il 2016, l’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del capitale proprio valutato mediante applicazione dell’aliquota del 4,75%, alla variazione in aumento del summenzionato capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
Inoltre, l’articolo 1, comma 552, della Legge n. 232/2016, stabilisce, una deroga al criterio generale di determinazione della base ACE. La norma dispone che, per i soggetti persone fisiche, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
Determinazione degli acconti – La nuova disposizione contenuta nel comma 3, dell’articolo 7, del Decreto Legge n. 50/2017, definisce le modalità di determinazione dell’acconto per l’anno d’imposta 2017.
In sostanza, i soggetti IRES nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 dovranno considerare quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando alla deduzione ACE il nuovo rendimento nozionale dell’1,6% anziché il 4,75% del 2016.
Nessun obbligo di ricalcolo dell’acconto è invece previsto per i soggetti IRPEF, siano essi imprenditori individuali o soci di società di persone.
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