L’accesso fiscale costituisce uno degli strumenti maggiormente pregnanti ed invasivi utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per l’esecuzione delle proprie attività ispettive, nel cui ambito si pone come momento iniziale.
La materia è disciplinata in modo puntuale dall’art. 52 del DPR n. 633/1972 in materia di Iva, ma si applica, per espresso richiamo di altre disposizioni normative, alla generalità dei settori tributari; la norma in commento prevede diverse tipologie di accesso ai fini fiscali, le quali si differenziano in relazione ai presupposti e condizioni che ne legittimano l’adozione, nonché alle modalità esecutive.
La giurisprudenza di merito e di legittimità sono state più volte chiamate a pronunciarsi sulla legittimità di determinate operazioni di accesso, essendone espresso motivo di impugnazione da parte del contribuente unitamente all’atto impositivo emesso a conclusione del procedimento tributario (iniziato appunto con l’accesso contestato); in alcuni arresti, la Cassazione si è pronunciata sul valore giuridico delle informazioni anonime utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria per ordinare ai propri dipendenti l’accesso introduttivo della verifica fiscale, formulando un principio fondamentale che deve sempre ispirare il giudice tributario in sede ermeneutica (e, prima ancora, la stessa Amministrazione finanziaria in sede ispettiva/accertativa).
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