La Ctr Lombardia, con sentenza 4310/33/2016 elenca una serie di verifiche che l’ufficio deve accurare, perché in assenza delle quali l’accertamento risulta carente e infatti chiarisce che, se è vero che l’allontanamento tra ricavi dello studio di settore e quelli dichiarati da solo non è sufficiente a fondare la pretesa tributaria, il fisco deve esaminare molti elementi per contestare l’antieconomicità della gestione. In particolare il costo del venduto e le percentuali di ricarico medio non bastano.
Il caso. Il fisco riscontra incongruenze tra ricavi e redditi dichiarati, condotta antieconomica e non congruità dei ricavi nello studio ad un’attività di barista. Il contribuente con il ricorso in Ctp ottiene l’annullamento. L’appello dell’ufficio in Ctr dà ancora ragione al barista, dove ricordano i Giudici che lo scostamento dei ricavi degli studi e ricavi dichiarati da solo non basta a fondare la pretesa tributaria, ma una semplice presunzione da avvalorare con altri elementi.
a cura di F. Bogetti, G. Rota “Stop all’avviso basato sul ricarico” in Sole 24 ore del 10.10.2016.
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