Vediamolo nel dettaglio.
L’art. 2, co.2, DLgs 127/2015 fa parte di quel più ampio processo di semplificazione e di compliance che riguarda i contribuenti che emettono corrispettivi per le proprie attività, ad esempio i titolari di negozi di vendita al dettaglio.
In particolare distinguiamo due tipologie di corrispettivi.
Per queste due tipologie di corrispettivi, l’art. 2, DLgs 127/2015 aveva posto due condizioni.
Nel dettaglio il novellato co.2, art.2, è stato modificato dall’art. 4, co.6, DL 193/2016.
PRECEDENTE FORMULAZIONE – Nella sua precedente formulazione esso recitava letteralmente:
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.
LA NORMA E IL SUO TENORE LETTERALE – Dal tenore letterale della norma gli unici distributori automatici obbligati erano quelli che effettuano la cessione di beni (i più tradizionali sono quelli di merende, bevande confezionate). Inoltre era chiaro che l’obbligo decorresse dall’1.1.2017.
LA NUOVA FORMULAZIONE – Nella nuova formulazione è stata aggiunta l’indicazione anche delle “prestazioni di servizi”.
Infatti:
A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici… omissis
INOLTRE
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.
Da tale nuova riformulata norma si desume che:
Per completezza possiamo ricordare che sono distributori automatici che cedono beni quali ad esempio merende, bevande confezionate, prodotti per la pulizia della casa e della persona ecc…
Sono invece distributori che prestano servizi ad esempio le lavanderie a gettoni, i lavaggi auto automatici o le apparecchiature per la toelettatura in self service degli animali domestici.
Permane un dubbio sui distributori di carburante, a parere di chi scrive, poiché essi sono un “ibrido” fra cessione di beni “in servito” (con operatore) e in self. In relazione a tale aspetto in effetti sarebbe necessario un chiarimento poiché permanendo tale la norma, sarebbe necessario separare l’attività delle pompe in self da quelle in modalità servito e assoggettare solo le prime all’obbligo. Ciò con enorme aggravio di costi, soprattutto per i distributori più piccoli.
Ma per questo c’è molto tempo per i chiarimenti (molto tempo nel senso dell’agenzia delle entrate che emana i chiarimenti a ridosso delle scadenze, a volte).
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