1. Ravvedimento sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero (fino a un massimo del 2,8% per il quattordicesimo giorno) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
2. Ravvedimento breve o mensile: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
3. Ravvedimento medio: applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (comma 637 Legge di Stabilità 2015);
4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c’è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio pratico ravvedimento sprint – Supponiamo che un’impresa entro il 30 settembre avrebbe dovuto versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari con riferimento al mese precedente (codice tributo 6099), la stessa ammonterebbe ad € 20.000; il versamento viene effettuato in data successiva, ossia il 5 ottobre; come può essere applicato il ravvedimento sprint?
Si considerino i giorni di ritardo, pari a tre, quindi:
• la sanzione percentuale giornaliera(0,2%) determina un importo di € 120;
• il tasso di interesse legale per il 2015 è lo 0,5%, che commisurato all’entità del versamento Iva comporta interessi per € 0,82.
L’importo versato dal contribuente sarà pari a € 20.120,82.
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