A seguito dell’abrogazione della disciplina che regola l’istituto dei buoni lavoro (arti. 1 del D.L. n. 25/2017), l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 37/E di ieri ha di conseguenza soppresso la causale contributo “LACC – Lavoro occasionale accessorio”, utilizzata nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) per l’acquisto dei voucher al fine di remunerare prestazioni occasionali di tipo accessorio.
Abrogazione voucher – L’eliminazione dei voucher è stata prevista dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, recante “disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 17 marzo 2017.
All’art. 1, co. 1, del provvedimento stesso è disposta l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015, recanti la disciplina del lavoro accessorio.
Mentre al secondo comma la norma prevede la possibilità che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher) richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
La disciplina del lavoro accessorio è dunque abrogata dal 17 marzo 2017, ma per i voucher eventualmente già richiesti a quella data vige un regime transitorio che consente ai committenti che li hanno acquistati di poter utilizzarli per i rimanenti nove mesi dell’anno in corso.
Criticità – Tuttavia, l’abrogazione dei voucher ha portato con sé alcune problematiche di non poco conto per quanto concerne quelli ancora in circolazione, in quanto venendo meno tutta la disciplina che regola tale istituto è chiaro che ci si trova di fronte alla necessità di gestire un rapporto di lavoro privo di una disciplina propria. Anzi, senza regola alcuna.
Infatti, nel D.L. n. 25/17 manca una norma dal contenuto analogo a quanto previsto in materia di collaborazioni coordinate e continuative, laddove l’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015, pur abrogando esplicitamente le norme regolatrici del lavoro a progetto, altrettanto dichiaratamente ne dispone l’applicabilità per i contratti ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma, sino al loro spirare naturale.
Cosa che invece non prevede il nuovo provvedimento di abrogazione.
A porre rimedio al pasticcio normativo, ci ha pensato direttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che in un Comunicato stampa pubblicato nei giorni scorsi ha stabilito quanto segue: “i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti”.
Quanto specificato dal Ministero fa in qualche modo risorgere l’ormai vecchia normativa esclusivamente per i voucher ancora in circolazione, anche se, ad oggi, laddove un committente decidesse di retribuire un lavoratore con i buoni lavoro, e non rispettasse per esempio la preventiva comunicazione all’INL, un’eventuale irregolarità rilevata dall’ispettore potrebbe essere impugnata poiché a norma di legge nulla obbliga al committente di dover inviare la relativa comunicazione.
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