Le novità del disegno di legge – Tra le novità più significative, si segnala l’estensione della procedura ai soggetti Ires e alle attività detenute in Italia, nonché l’introduzione del reato di autoriciclaggio.
Nel corso dell’esame in Assemblea è stato chiarito che la non punibilità per autoriciclaggio è connessa alle sole attività oggetto della procedura e tale clausola è estesa alla procedura riguardante le attività in Italia. Viene inoltre consentita la rateazione in tre rate mensili di pari importo per il versamento delle imposte e delle sanzioni relative.
Le presunzioni – Tra l’altro, il DdL sulla disclosure mantiene, a tutti gli effetti, operante, la presunzione, che consente di accertare un reddito imponibile, pari alle somme detenute nel Paese black list. Su questo aspetto, infatti, non interviene nessuna delle norme sulla collaborazione volontaria.
Le nuove disposizioni, infatti, partono dalle penalizzazioni previste dall’articolo 12 del D.L. 78/09 e cercano di sterilizzarne la portata sanzionatoria.
Il citato art. 12 prevede che la detenzione irregolare di attività patrimoniali e finanziarie in paradisi fiscali, non supportata dall’indicazione delle stesse nel quadro RW, faccia nascere in capo al contribuente una presunzione (salvo prova contraria), secondo la quale tali consistenze sarebbero state create grazie a redditi sottratti a tassazione (comma 2).
Vengono quindi, comminate sanzioni doppie ai fini delle imposte sui redditi (comma 2) e viene previsto il raddoppio dei termini per gli accertamenti (imposte sui redditi e Iva), oltre al raddoppio dei termini per l’irrogazione delle sanzioni per l’omessa indicazione delle attività nel quadro RW (comma 2-ter).
Viene invece eliminato il raddoppio delle sanzioni ai fini delle imposte sui redditi (nuovo articolo 5 quinquies, comma 7 del D.L. 167/90), a patto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore definitiva della legge sulla “collaborazione”, lo stato estero black list nel quale sono detenute le attività sottoscriva con il nostro Paese, un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni.
Il mancato accordo fa sì che l’eventuale omessa dichiarazione di redditi ordinariamente è punita con la sanzione minima del 120%, aumentata di un terzo, per i redditi di fonte estera e soggetta al raddoppio per i Paesi black list; con la voluntary si arriva a una sanzione che supera il 300% dell’imposta.
Viene eliminato l’allungamento del periodo di accertamento per chi decide di aderire alla collaborazione volontaria (nuovo articolo 5-quater, comma 4), a patto che:
– venga perfezionato l’accordo con lo stato estero e l’Italia;
– il contribuente deve rilasciare all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali italiane, allegando una copia controfirmata alla richiesta di disclosure;
– analoga autorizzazione va rilasciata, in caso di successivo trasferimento delle somme a un intermediario estero diverso.
Il comma 2-ter dell’articolo 12 del D.L. 78/09 è ancora valido, in quanto non richiamato dall’art.5- quater del comma 4 del testo del DdL e, di conseguenza, rimarrebbero così sanzionabili dieci periodi d’imposta a partire dalla violazione. La domanda di collaborazione dovrebbe così contenere le informazioni sulla posizione fiscale del contribuente per tutti i periodi per i quali non sono ancora scaduti i termini per la contestazione delle violazioni del monitoraggio. Questo significherebbe dover dare informazioni anche su periodi che sono irrilevanti dal punto di vista reddituale perché ormai prescritti. Vedremo se è stata una svista del legislatore o una scelta voluta.
L’emersione dei capitali domestici – I contribuenti possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche per sanare le violazioni degli obblighi legati a Unico, o al versamento dell’Irpef, addizionali, Ires, imposte sostitutive, Irap e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, che detengano o meno attività all’estero.
L’istanza di adesione – I contribuenti dovranno presentare un’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali e delle altre imposte.
Ciò può essere fatto per i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, non sono scaduti i termini per l’accertamento.
Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato, a seguito dell’invito a comparire dell’Agenzia, secondo le regole dell’accertamento con adesione.
Le modalità di invio verranno disciplinate da un provvedimento ad hoc del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente, che aderisce alla “voluntary nazionale”, prima di essere raggiunto da un accertamento, non potrà essere più punito per omessa o infedele dichiarazione, o per una dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero per dichiarazione fraudolenta, mediante altri artifici ossia per quei reati comunemente identificati quali reati di frode fiscale.
Non vi sarà nemmeno il raddoppio dei termini, che quindi restano ordinari.
Il ravvedimento operoso come ultima possibilità – Al contribuente, che è invece già stato raggiunto da una verifica fiscale, resta la possibilità di avvalersi del nuovo ravvedimento operoso, al fine di sanare la propria posizione, evitando il pagamento di pesanti sanzioni tributarie. Il testo della Legge di Stabilità 2015 stabilisce che lo strumento può essere utilizzato in tutti i casi in cui non siano stati notificati atti di liquidazione e accertamento. Dunque, qualora fosse in corso un’attività ispettiva o l’amministrazione si fosse limitata al PVC, il contribuente potrà sempre avvalersi del ravvedimento, anche per una parte soltanto del Pvc e anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
wordpress theme by initheme.com