Sfumata la previsione contenuta nel Testo della Legge di Stabilità 2017 approvato dal Consiglio dei Ministri del 15.10.2016, che prevedeva una doppia percentuale (del 15% e del 35%), l’emersione di tali valori, in via generale, sconterà le normali aliquote Irpef in relazione al reddito complessivo, fatta salva la possibilità di provare che le stesse somme siano già state assoggettate a tassazione.
In particolare il comma 3 dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 193, prevede che “… se la collaborazione volontaria ha per oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’articolo 5 quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) provvedono, entro la data di presentazione della realzione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura…”.
Conseguentemente, per quanto concerne la regolarizzazione volontaria delle somme in contanti o gioielli non dichiarate il contribuente dovrà aver cura di:
– attestare, sotto la propria responsabilità, unitamente alla presentazione dell’istanza, la provenienza la provenienza “lecita” dei valori oggetto di emersione;
– aprire un inventario alla presenza di un notaio, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, il quale ne accerterà, all’interno di un apposito verbale, il contenuto delle eventuali cassette di sicurezza in cui sono custoditi i valori;
dovrà anche:
– versare, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, le somme in contanti e i valori oggetto di emersione presso intermediari finanziari vincolandoli in un conto/rapporto (locuzione inserita in sede di emendamento rispetto alla versione originaria che parlava di “relazione vincolata”) fino al completamento della procedura di emersione.
Ricordiamo che nel caso in cui il Professionista, il Consulente o gli Intermediari che assistono il contribuente nella fase di adesione della procedura non adempissero agli obblighi previsti potrebbero essere passibili di attribuzione di responsabilità penali derivanti dalla procedura.
Sempre con riferimento all’emersione dei contanti il D.L. n. 193 emendato prevede la presunzione (salvo prova contraria fornita dal contribuente) che le somme in contanti o i valori al portatore oggetto di “emersione” siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazioni degli obblighi dichiarativi, (Imposta sul Reddito, Addizionali, Imposte Sostitutive, Irap e Iva), nonchè di volazioni relative agli adempimenti del sostituto di imposta commesse nell’anno 2015 e nei quattro anni di imposta precedenti; viene così distribuita su più periodi d’imposta la presunzione di evasione.
Tale presunzione prevede l’inversione dell’onere della prova, ovvero il contribuente potrà fornire, producendo idonea documentazione circostanziata, prova contraria, offrendo informazioni precise e concordanti tali da dimostrare che le somme in contanti oggetto di “emersione” sono già state sottoposte a tassazione.
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