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Voluntary: cointestazione delle attività da parte di più soggetti

2 Luglio 2015silvanaNews
La procedura di emersione dei capitali esteri può riguardare anche attività illecitamente detenute all’estero, cointestate a più soggetti o nella disponibilità di più soggetti.
In tal caso, l’istanza deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di propria competenza.
La richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, quindi, deve essere presentata in maniera autonoma e distinta dai cointestatari e produrrà effetti, al perfezionarsi della stessa, solo nei confronti dei singoli richiedenti.
A tale fine, si evidenzia che l’articolo 5-quinquies, comma 9, del decreto legge n.167/90, come modificato dalla L. 186/2014, prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si consideri, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
Pertanto, qualora il contribuente in sede di collaborazione volontaria voglia fornire la prova contraria e far valere modalità di ripartizione differenti dovrà produrre tutta la documentazione necessaria. Per i soggetti che non abbiano aderito alla procedura di emersione e che abbiano la disponibilità delle attività estere si applicheranno le regole generali previste in materia di monitoraggio fiscale, così come chiarito con la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 e la richiamata circolare n. 38/E del 2013.

Concetto di disponibilità – Considerato che il legislatore parla di “disponibilità” delle attività estere senza alcuna specifica in merito al titolo giuridico che estrinseca la stessa, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E/2015 ha ritenuto che la presunzione di cui al richiamato comma 9 sia applicabile, oltreché alle ipotesi di cointestazione delle attività, anche in tutte le altre fattispecie in cui più soggetti abbiano la disponibilità di una attività finanziaria o patrimoniale. È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano deleghe di firma a operare su un conto.

I soggetti collegati
– Nella richiesta di accesso alla procedura devono essere fornite sintetiche indicazioni in merito ai soggetti collegati, anche al fine di consentire la ripartizione delle disponibilità tra gli stessi. I soggetti collegati si identificano in coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che presentino un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato.

Esempio n. 1 – Attività finanziaria cointestata tra A e B. A presenta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per una violazione commessa in relazione a tale attività finanziaria. A deve indicare nella apposita sezione del modello, in colonna 1, il codice fiscale di B.

Esempio n. 2 – Attività finanziaria estera acquistata da Y in tutto o in parte coi proventi derivanti da redditi non dichiarati dalla società italiana X di cui Y è socio. Y deve indicare nella apposita sezione del modello, in colonna 2, il codice fiscale della società X.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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