Le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica possono utilizzare le ritenute subite per compensare debiti propri dell’associazione o della società.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2009, n. 56, prevede una particolare modalità di utilizzo delle ritenute residue dai soci alla società: l’intervento ha infatti previsto la possibilità per società ed associazioni professionali di utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari e contributivi le ritenute d’acconto subìte dalle stesse, qualora eccedenti le imposte dovute dai soci/associati.
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