Ad ogni modo ai fini IRPEF, il reddito dominicale ed il reddito agrario sono rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70% con applicazione di un’ulteriore rivalutazione del 30%. Tuttavia, tale ulteriore rivalutazione si rende applicabile nella misura del 10% qualora il terreno è posseduto e condotto da coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali). A tal proposito, per far si che l’ulteriore rivalutazione si applicata nella minor misura del 10% in luogo del 30% è necessario barrare la casella 10 del quadro A (Modello 730) o RA (Modello Unico).
I giovani agricoltori – Il legislatore, nell’ambito delle “Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile in agricoltura” prevede che le rivalutazioni di cui in premessa (80% e 70%) non si rendono applicabili qualora si tratti di un terreno concesso in affitto a giovani imprenditori agricoli e dove per tali si intendono giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto (il quale deve avere durata uguale o superiore a cinque anni). Resterà, invece, applicabile la sola rivalutazione del 30%.
Dunque, il contribuente proprietario di un terreno agricolo ceduto in affitto a giovane agricoltore aventi le predetti caratteristiche, non vedrà assoggettarsi a rivalutazione, dell’80% e del 70%, il reddito dominicale ed agrario che indicherà nella sua dichiarazione dei redditi. Egli per dare evidenza che si tratta di terreno concesso in affitto a giovane agricoltore indicherà nella Colonna “Casi particolari” del quadro RA (Modello Unico) o A (Modello 730) il codice 4, oltre ad indicare nella colonna “Titolo” il codice 2 (se si tratta di terreno concesso in affitto in regime vincolistico. In tal caso dovrà riportare nella relativa colonna anche il canone percepito) oppure il codice 3 (se si tratta di terreno concesso in affitto in regime di libero mercato).
La non applicazione delle rivalutazione si ha anche qualora il terreno è ceduto in affitto a giovani aventi la qualifica di coltivatore diretto o d’imprenditore agricolo professionale anche in forma associata, a condizione che essi detengano la maggioranza delle quote o del capitale sociale. Resta fermo che per giovani imprenditori devono intendersi coloro che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d’imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto.
Esempio – Il sig. Rossi è proprietario di un terreno agricolo ceduto (nel 2014) in affitto (canone libero) a giovane imprenditore agricolo avente tutte le caratteristiche per essere considerato tale ai fini delle agevolazioni per l’imprenditoria giovanile in agricoltura (meno di 40 anni e così via). Nel 2015 tali requisiti persistono ancora.
Supponendo un reddito dominicale di 500 ed un reddito agrario di 400, il sig. Rossi compilerà, ad esempio, il quadro RA del suo Modello Unico nel modo seguente (vedi in fondo).
Come si può notare, il reddito agrario (400) indicato in colonna 3, non è imponibile (nulla è riportato in colonna 12) e ciò poiché il terreno è concesso in affitto (il reddito agrario spetta a chi svolge sul terreno l’attività agricola). Il reddito dominicale (500) indicato in colonna 1 diventa imponibile per 650,00 come indicato in colonna 11 (500 + 30%). Al riguardo c’è da dire che non scatta l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF poiché si tratta di un terreno ceduto in affitto. In colonna 7 è indicato il codice 4 (per dare evidenza che si tratta di terreno concesso in affitto a giovane imprenditore agricolo) ed in colonna 2 è indicato il codice 3 (per dare evidenza che si tratta di contratto di affitto a canone libero).
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