In via generale, sugli utili da partecipazioni in enti non residenti, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia non imprenditori, deve essere operata una ritenuta del 26% dagli intermediari che intervengono nella riscossione, tenendo conto che la ritenuta è applicata in relazione a due fattori:
1. la riconducibilità degli utili a partecipazioni qualificate o non qualificate;
2. la residenza fiscale della società che distribuisce, ovvero residenza fiscale in paese a fiscalità ordinaria o residenza fiscale in paesi a fiscalità privilegiata.
Nel presente intervento concentreremo l’attenzione sui dividendi white list percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.
L’art. 27, co. 4, D.P.R. n. 600/1973 prevede che i dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero ammontare dei dividendi percepiti che viene operata dall’intermediario che interviene nella riscossione, sull’importo al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente.
Nel caso di partecipazioni qualificate, l’art. 27, co. 4 lett. a), DPR n. 600/1973 stabilisce che gli intermediari che intervengono nella riscossione dei dividendi devono operare una ritenuta alla fonte del 26% che, tuttavia, è a titolo d’acconto e non a titolo di imposta ed è operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti pari al 40% se si tratta di utili maturati fino al 2007, oppure al 49,72% per gli utili maturati successivamente.
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