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Ultimi giorni per la rottamazione delle cartelle

22 Maggio 2014silvanaNews
Si avvicina la scadenza prevista per poter fruire della definizione agevolata dei ruoli. Salvo ulteriori proroghe il termine ultimo è infatti fissato per il 31 maggio.

L’agevolazione

La misura, introdotta con la Legge di stabilità 2014 e oggetto di successive proroghe, se nei primi due mesi ha incontrato un numero abbastanza consistente di adesioni, ha successivamente avuto scarso successo, tanto che, negli ultimi tempi, vi era una notevole incertezza sull’opportunità o meno di consentire una proroga.

Sicuramente il primo punto a sfavore della disposizione è dato dalle scarse agevolazioni previste: soltanto un abbattimento degli interessi a fronte di un integrale pagamento in un’unica soluzione.

Ma anche i chiarimenti che successivamente Equitalia ha fornito hanno avuto il loro peso nella perdita di appeal dell’agevolazione.

In primo luogo merita di essere chiarito come l’Agente della riscossione abbia da tempo precisato che la definizione agevolata dei ruoli non consenta alcun successivo rimborso, nemmeno nel caso in cui il contribuente possa aver riportato una vittoria in giudizio.

Infatti, qualora il contribuente decida di aderire alla sanatoria delle cartelle, tale scelta viene considerata sempre definitiva e immodificabile.

Per questo motivo, se il contribuente provvede all’integrale pagamento della pretesa tributaria oggetto del contenzioso vi può essere soltanto estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In tal caso, comunque, le spese del giudizio resterebbero a carico di ciascuna delle parti.

In considerazione di quanto appena esposto appare ovvio che i casi nei quali i contribuenti potrebbero essere interessati a un’eventuale definizione agevolata sono confinati a tutte quelle ipotesi in cui non vi siano possibilità di vittoria in giudizio.

Le somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio
Allo stesso modo, non sarà possibile richiedere il rimborso anche nel caso di pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o secondo grado.

Pertanto, qualora il contribuente provveda al pagamento degli importi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio di primo grado, pari a un terzo delle imposte oggetto di pretesa tributaria, non potrà mai richiederne la restituzione, anche nel caso in cui abbia riportato una vittoria in giudizio.

Anche in questo caso appare ovvio come sia limitata la convenienza di questa agevolazione per i contribuenti che hanno un contezioso pendente con il Fisco.
Solo coloro che dovessero prospettare una soccombenza, almeno parziale, potrebbero guardare con interesse la rottamazione delle cartelle.

È tuttavia sempre bene fare attenzione alla misura degli importi richiesti.
Se, infatti, in primo grado è richiesto soltanto il pagamento di 1/3 dell’imposta, passando al secondo grado di giudizio saranno richiesti i due terzi della pretesa tributaria (che comprende imposte e sanzioni).

Appare evidente, in questo caso, che un eventuale pagamento delle somme iscritte a ruolo attraverso lo strumento della definizione agevolata non farebbe altro che estinguere gran parte della pretesa tributaria.

In considerazione del fatto che non vi sono possibilità di rimborso, pochi potranno essere i contribuenti potenzialmente interessati alla definizione agevolata dei ruoli in questo caso, se non, come prima detto, tutti quei contribuenti per i quali si profila la soccombenza in giudizio.

Le conclusioni

In considerazione del fatto che l’integrale pagamento dell’importo oggetto di contenzioso trascina il giudizio verso l’estinzione per cessata materia del contendere, la definizione agevolata dei ruoli potrebbe essere una soluzione interessante solo per coloro ai quali si prospetta una soccombenza in giudizio.

In tal caso, infatti, le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Diverso è invece il caso in cui la sanatoria della cartella sia richiesta dopo che la sentenza di condanna alla rifusione delle spese della lite sia divenuta definitiva: in tale ipotesi, infatti, le spese di giudizio saranno comunque dovute, anche aderendo alla definizione agevolata dei ruoli.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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