La modifica della disciplina dell’istituto dell’interpello (D.Lgs. n. 156/2015) ha trovato applicazione anche nell’ambito dei tributi comunali. L’istanza d’interpello, infatti, può essere presentata anche in merito ai tributi (o meglio norme) gestiti dall’ente locale. In particolare, poiché è lasciata all’autonomia comunale disciplinare l’istituto in esame (rispettando i principi legislativi), i comuni, erano chiamati, entro il 1° luglio scorso, ad adattare i propri regolamenti alla nuova disciplina. A tal fine l’IFEL ha reso disponibile uno schema da poter seguire. Ad ogni modo, laddove manchi un regolamento comunale o nel caso in cui l’ente non abbia provveduto ad adeguare il proprio regolamento comunale, troveranno, comunque applicazione le disposizioni generali in materia prevista dal legislatore nazionale.
Riguardo l’aspetto procedurale, il contribuente presenta l’istanza al comune competente prima che ponga in essere il proprio comportamento ed il comune, a sua volta è chiamato a rispondere nel termine di 90 giorni (se il comune chiede l’integrazione o la regolarizzazione dell’istanza, il predetto termine inizia a decorrere dal momento in cui l’istanza è regolarizzata). Nel caso in cui ci sia inerzia dell’ente, vale la regola del silenzio – assenso. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti dell’istante e, qualora, il comune dopo la risposta, dovesse provvedere a rettificarla, tale rettifica troverà efficacia solo per i comportamenti futuri dell’istante (non sono sanzionabili i comportamenti nel frattempo già assunti).
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