Aliquota IVA agevolata beni significativi – L’art. 7, co.1 , lett. b), L. 488/1999. prevede la concessione dell’aliquota IVA del 10 per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su “fabbricati a prevalente destinazioni abitativa privata”. L’aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano escluse dall’agevolazione le cessioni di beni. Fanno eccezione i c.d. beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999.
Si tratta dei seguenti beni:
Per i beni cosiddetti di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
In presenza di beni di valore significativo,l’agevolazione si applica entro il seguente limite:
Esempio – Corrispettivo fornitura con posa impianti di sicurezza per euro 20.000
Impianto di sicurezza valore di euro 12.000
20.000 – 12.000 = 8.000 (valore della prestazione, compreso materie prime e semilavorati)
L’aliquota del 10% si applicherà:
I chiarimenti di Telefisco 2016 – Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata si è chiesto di chiarire all’Amministrazione Finanziaria se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.
Questo significa in termini pratici aumentare il valore della prestazione e ridurre il valore dei beni significativi, con un ampia applicazione dell’aliquota IVA ridotta.
In risposta a tale quesito, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le componenti e le parti staccate degli infissi (quali le tapparelle), fornite in fase di installazione degli stessi, costituiscono parte integranti degli infissi e che, dunque, il loro valore debba confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
In via generale, tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria rileva che con riferimento alle “parti e pezzi staccati di beni significativi” la C.M. 71/E/200 ha chiarito che “il limite di applicabilità dell’agevolazione previsto per i beni significativi concerne i beni, indicati nel decreto Ministeriale, considerati nella loro interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li compongono”.
Le componenti staccate, quando vengono fornite nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione.
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