L’assegno di mantenimento all’ex coniuge stabilito dal Provvedimento dell’Autorità giudiziaria di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione del matrimonio, può essere dedotto dal reddito, purché corrisposto periodicamente; in particolare, lo stesso: è deducibile per il coniuge erogatore; è tassato dal coniuge percettore quale reddito assimilato al lavoro dipendente. Autore: Redazione Fiscal-Focus