Pubblicata ieri la circolare n. 24 dell’Agenzia delle Entrate
Premessa – Arriva, in anticipo rispetto agli anni scorsi, il consueto appuntamento con la circolare omnibus che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015. Revisione – La circolare n.24 di ieri illustra le novità collegate ai decreti che hanno portato alla revisione di 70 studi (l’evoluzione ne ha interessati 12 relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, 26 al settore dei servizi, 20 del commercio e 2 relativi ad attività professionali), all’introduzione di nuovi indicatori di territorialità e all’aggiornamento di alcuni già in vigore nonché all’approvazione della “revisione congiunturale speciale”, che ha messo in campo interventi correttivi per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore sulla base degli effetti della congiuntura economica. Sanzioni – L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi. Regime premiale – La circolare dell’Agenzia delle Entrate di oggi introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità. In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto). Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 Dlgs 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza. Altre novità – Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.