Con quattro pareri del 20 maggio 2016 (Prot. n. 141293, n.141363, n.141336 e n.141349) il Ministero dello Sviluppo economico si è concentrato sulle start-up innovative, fornendo importanti chiarimenti.
Analizziamo i singoli pareri, richiamando gli aspetti più rilevanti.
Parere n.141349 – Start-up innovative. Distribuzione degli utili – Con il primo Parere il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce una risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Lucca in materia di distribuzione degli utili.
Più precisamente il quesito riguardava una start-up iscritta nella sezione speciale, che si era cancellata volontariamente il 4/3/2016, procedendo, con il successivo bilancio, alla distribuzione degli utili.
L’art. 25, comma 2, lettera e), del DL 179/2012, però, testualmente richiama, tra i requisiti per poter essere considerata una start-up innovativa, quello per cui la società non distribuisce o non ha distribuito utili.
Orbene, posto che la società, nel 2015 non poteva distribuire utili, a seguito della cancellazione, può iniziare a distribuirli (posto che è cessato il regime in commento) o deve considerare ancora non distribuibili gli utili maturati nell’anno in cui la società era una start-up?
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che, in mancanza di una espressa disposizione in virtù della quale gli utili maturati non possono essere distribuiti negli esercizi successivi, deve ritenersi che sia comunque possibile distribuire gli utili maturati in pendenza dell’iscrizione della start-up innovativa nell’apposita sezione speciale.
Il chiarimento assume estrema rilevanza soprattutto in considerazione dell’”effetto moltiplicatore che avrà per le start-up che andranno a scadenza naturale e fisiologica nei prossimi tempi”.
Parere n. 141336 – Start-up innovative a vocazione sociale – Con il Parere in commento vengono forniti chiarimenti in merito alla disciplina delle start-up innovative a vocazione sociale.
Una società poneva infatti il seguente quesito: “la nostra commercialista sostiene che di anno in anno una start up può scegliersi se dichiararsi “a vocazione sociale” o meno. A noi la cosa appare alquanto bizzarra….. Siamo registrati presso il competente registro delle registro imprese della CCIAA di Varese, come start up innovativa a vocazione sociale. Nell’ipotesi che si possa “dismettere” la definizione di vocazione sociale, in quale modo? E per quanto tempo?”
Come noto le start-up a vocazione sociale (SIAVS):
– devono avere un oggetto sociale indicato all’articolo 2 del d. lgsl. 115/2006 (imprese sociali);
– devono redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell’articolo 25, anche il cosiddetto documento di impatto sociale, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei requisiti di SIAVS.
Il documento di impatto sociale è rappresentato da un’autocertificazione da presentarsi alla camera di commercio competente, con la quale il legale rappresentante della società dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, indicando tale settore, dichiara di realizzare, operando in tale settore, una finalità d’interesse generale e si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
Lo status di SIAVS è quindi rivalutato annualmente sulla base del documento depositato presso il registro delle imprese e, pertanto, di anno in anno, può cambiare.
Parere n. 141363 – Requisiti per la creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio – Un professionista poneva il seguente quesito alla Direzione generale: i prodotti commercializzati dalla società, per poterla qualificare come start-up innovativa, devono essere caratterizzati dall’innovatività e dell’alto valore tecnologico, o i due requisiti in oggetto devono ritenersi alternativi (o prodotti innovativi o ad alto valore tecnologico)?
Il Ministero dello Sviluppo richiama a tal fine l’articolo 25 del D.L.179/2012, il quale pone il seguente requisito oggettivo: “ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
Mancando una congiunzione tra i due macroelementi “innovazione” e “alto valore tecnologico”, ciò lascia pensare che entrambi i requisiti debbano essere presenti per l’iscrizione nella sezione speciale.
Parere n. 141293 – Start-up innovative. Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti – Con il Parere in commento il Ministero dello Sviluppo economico approva il comportamento della Camera di Commercio di Cosenza che, con riferimento al caso di start-up che chiedevano l’ iscrizione della conferma dei requisiti senza aver ancora provveduto al deposito del bilancio d’esercizio, procedeva alla sospensione della pratica, vincolandone l’evasione al deposito del suddetto bilancio.
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