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Split payment: quando l’ente è debitore d’imposta?

29 Gennaio 2015silvanaNews

Split payment e reverse charge

Abbiamo già sottolineato su queste pagine l’enorme complessità operativa causata da due misure introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Si tratta in particolare dello split payment con il quale, nell’ottica di prevenire manovre elusive, s’incarica l’ente acquirente di versare direttamente l’IVA all’Erario, corrispondendo al fornitore il corrispettivo al netto dell’IVA e dell’introduzione della nuova lettera a-ter), all’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, con l’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni “di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Per espressa previsione di legge, il meccanismo dello split payment non si applica nei casi in cui l’ente cessionario o committente assume la veste di debitore dell’Iva, ad esempio operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72, acquisti intracomunitari (oltreché ai compensi soggetti a ritenute a titolo d’imposta – a nostro avviso da leggersi a ritenuta a titolo di acconto).

Nel caso dunque vengano erogati agli enti pubblici soggetti allo split payment servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, è necessario individuare quando trovi applicazione lo split payment ovvero il reverse charge.

Il reverse charge troverà applicazione solo quando l’ente pubblico che riceve la prestazione è soggetto passivo IVA, ovvero agisce nell’esercizio d’impresa.

Quando l’ente pubblico è debitore d’imposta? – Come detto, è necessario individuare quando l’ente pubblico è obbligato all’applicazione del reverse charge in quanto riveste la qualifica di soggetto passivo IVA.

In tal senso, è opportuno rifarsi al dettato dell’art. 4, co. 5, D.P.R. 633/1972, il quale dispone che non sono considerate attività commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità. Per le suddette attività, dunque, troverà applicazione sempre lo split payment.

Si riporta di seguito una serie di attività da considerare NON rientranti nello svolgimento delle attività di pubblica autorità, pertanto rientranti nel campo applicativo dell’IVA: distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore, servizi connessi; b) lavorazione e distribuzione di latte; trasporti di persone; trasporti di cose; gestione farmacie; gestione centri sportivi, d’istruzione e culturali, musei e biblioteche, servizi connessi; gestione vie pubbliche a pedaggio; servizi portuali e aeroportuali; gestione autoparcheggi; gestione mense, spacci, bar, dormitori; gestione giochi, teatri, sale di spettacolo, ecc.; essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni, bagni lavatoi; mercati e fiere coperti, mostre, macelli, servizi connessi; fabbrica e vendita ghiaccio; servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie e analisi profilassi, disinfestazioni, derattizzazioni, canili comunali; lavori di studio e ricerca; attività editoriali e tipografica; cessione loculi cimiteriali; servizi d’affissione; operazioni di finanziamento; gestioni opifici, caseifici, ecc., pesa pubblica; gestione beni demaniali e patrimoniali; cessioni prodotti agricoli, forestali o della pesca; servizi resi nell’interesse di privati e dietro corrispettivo.

Per lo svolgimento di tali attività l’ente pubblico è sempre da considerare soggetto passivo IVA. Pertanto, se nello svolgimento di tali attività ricevesse servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, sarà obbligato ad applicare il reverse charge e non lo split payment.

Ad esempio, nel caso un soggetto passivo IVA presti al comune servizi di pulizia relativi alla biblioteca comunale, l’ente sarà debitore d’imposta in quanto obbligato all’applicazione del reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a –ter, D.P.R. 633/1972. La fattura in tal caso dovrà essere emessa con l’indicazione inversione contabile ex art. 17, co. 6, lett. a –ter, D.P.R. 633/1972.

Nel caso invece di servizi di pulizia a un palazzo comunale, la fattura dovrà essere emessa con addebito di Iva in regime di split payment in quanto afferente alla sfera istituzionale del Comune.

Le prestazioni di installazione di impianti presso il centro sportivo gestito dal Comune saranno soggette all’inversione contabile, in quanto non rientranti tra le attività di pubblica autorità.

Altro esempio potrebbe essere quello dell’installazione dell’impianto di riscaldamento al teatro comunale. In tal caso, la fattura dovrà essere emessa con l’indicazione inversione contabile, in quanto anche in questo caso il Comune si presume agisca nella veste commerciale.

In tutti gli esempi proposti, abbiamo adottato un’interpretazione estensiva del termine “edifici”, in attesa che l’Amministrazione Finanziaria fornisca gli adeguati chiarimenti.

In caso di fatture in parte soggette al reverse charge e in parte soggette allo split payment, si presume debba essere messa fattura con distinta indicazione degli importi.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-quando-l-ente-e-debitore-d-imposta,3,26017

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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