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Spesometro ed invio dati spese sanitarie per i nuovi soggetti obbligati dal 2016

10 Gennaio 2017silvanaNews

sistema tessera sanitaria

Sono uno psicologo regolarmente iscritto all’ordine. A partire da quest’anno sarò tenuto all’invio dei dati relativi alle spese sostenute dai miei assistiti per le mie prestazioni; sono allo stesso modo tenuto alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (spesometro)?

Per effetto del decreto del Mef 1° settembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:

  • degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  • degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
  • delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
  • dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
  • degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
  • le parafarmacie (esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004).

Dunque ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche gli iscritti agli albi professionali degli psicologi provvederanno ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

Lo stesso decreto all’art. 4 prevede espressamente, che al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicare le operazioni di cui all’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è escluso con riferimento ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente decreto.

Per cui lei non sarà tenuto al doppio adempimento.

Autore: ANDREA AMANTEA. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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