In particolare:
• se la società estera detiene una stabile organizzazione in Italia, tali plusvalenze sono attratte nel reddito della stabile organizzazione;
• se la società estera non detiene una stabile organizzazione in Italia, dunque le plusvalenze sono riferibili alla casa madre, tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito del soggetto non residente in qualità di redditi diversi di natura finanziaria ai sensi degli articoli 67 e 68 del Tuir.
In tale sede analizziamo il caso della plusvalenze da ricondursi alle varie società estere (società madri) che non hanno una stabile organizzazione in Italia. Analizziamo per tale fattispecie se l’Italia può esercitare la propria potestà impositiva.
L’articolo 13, paragrafo 5, del modello di Convenzione OCSE 2010 dispone che “gli utili derivanti dall’alienazione di beni, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la alienante è residente1”.
La disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni estere sembra rinvenirsi nella disposizione citata.
Infatti, i paragrafi 1,2,3 e 4, disciplinano gli utili derivanti dall’alienazione di:
• beni immobili (paragrafo 1, come precedentemente esaminato);
• beni mobili di stabili organizzazioni (paragrafo 2);
• navi, aeromobili e imbarcazioni (paragrafo 3);
• azioni il cui valore è costituito da più del 50% da beni immobili situati nello Stato Estero (paragrafo 4, che sarà successivamente esaminato).
Di conseguenza, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere, non essendo puntualmente regolate, se non in un caso particolare, rientrano nella regola generale dell’articolo 13, paragrafo 5, precedentemente citato.
La disposizione richiamata riserva la potestà impositiva esclusivamente allo stato di residenza della società alienante.
Di conseguenza:
• se il soggetto alienante è residente all’estero, la plusvalenza originata dalla cessione delle quote nella società estera sarà tassata esclusivamente nel Paese estero.
Dunque, il soggetto non residente potrà evitare la tassazione in Italia qualora la Convenzione tra l’Italia e il suo Stato di residenza preveda la disposizione contenuta nell’articolo 13, paragrafo 5, del Modello OCSE 2010.
Da tener ben presente che è stato introdotto un nuovo paragrafo all’art. 13 del Modello OCSE (si tratta del paragrafo 4 precedentemente richiamato), relativo alla tassazione delle plusvalenze.
Tale paragrafo prevede che le plusvalenze conseguite da un soggetto estero a seguito dell’alienazione di quote che derivano oltre il 50 per cento del loro valore da beni immobili situate nell’altro Stato, sono tassabili in questo Stato.
Il commentario al Modello OCSE prevede che nel determinare la prevalenza del patrimonio immobiliare non si tiene conto delle passività, ancorché gravanti direttamente sugli immobili.
Ciò significa che l’alienazione delle azioni di società italiane il cui principale valore deriva da beni immobili situati nello Stato della società figlia sono ivi tassabili come se si trattasse di beni detenuti senza lo schermo societario. È evidente l’intento di evitare arbitraggi tra la cessione dei beni di primo livello (gli immobili) o la vendita di beni di secondo livello (le partecipazioni) nel caso in cui l’operazione sia sostanzialmente equivalente.
_____________
1 Articolo 13, paragrafo 5, Modello OCSE 2010 recita “Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident”.
wordpress theme by initheme.com