In risposta ad una recente interrogazione parlamentare, (Camera dei Deputati, 10 marzo scorso, 5-08069 Busin), l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito, in conformità a quanto precisato nella R.M. 68/E/2009 che il contribuente che NON riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la documentazione idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito. Viene così risolta, forse in modo definitivo, l’annosa questione relativa alla possibilità di scomputare le ritenute d’acconto subite in assenza di certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.
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