Ne consegue che, nel liquidare l’imposta, occorre prestare attenzione a quale sia l’importo minimo fissato dal comune al di sotto del quale non si è chiamati a versare e se nulla dovesse, la delibera, prevedere al riguardo, occorre considerarsi come importo minimo i citati 12 euro.
Il minimo è riferito all’imposta – Fermo restando quanto appena detto in premessa, c’è da considerare un importante aspetto che avrà i sui riflessi ora in sede di saldo, ossia che l’importo minimo (12 euro o quello diverso fissato dal comune) si riferisce all’intera imposta.
Ciò sta, dunque, significando che se, ad esempio, l’IMU complessiva liquidata al 16 giugno 2016 in sede di acconto, era risultata pari a 22 euro ed il comune ha fissato l’importo minimo da versare in 14 euro, ne consegue che:
Il minimo è riferito anche alla comproprietà – Altro aspetto da tener presente è che lo stesso importo minimo, oltre ad essere riferito all’intera imposta, è da considerarsi anche tra i comproprietari, tra i coinquilini, ecc.
Pertanto se, ad esempio, due coniugi sono comproprietari dell’abitazione principale (categoria catastale di lusso) ed il comune di ubicazione ha fissato l’importo minimo IMU da versare in euro 15,00 e l’IMU complessiva 2016 calcolata sull’immobile ammonta ad euro 24,00:
wordpress theme by initheme.com