L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75% (+30% per gli investimenti in tecnologie digitali). Il beneficio economico si sostanzia nella:
Soffermiamoci in particolare sulle cause che possono portare alla revoca del contributo in commento.
Esclusioni dal beneficio – I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento. È ammissibile l’acquisto, ovvero l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell’IVA. Qualora nell’ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell’investimento, di valore inferiore al predetto importo gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.
Revoca del contributo – Come specificato nella Circolare Direttoriale del 15 gennaio 2016 le cui disposizioni sono ancora in essere si configura in via generale la revoca del contributo qualora l’impresa beneficiaria:
Altre cause di revoca – Altre cause possono configurarsi laddove:
Si ricorda che la domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata, in data 17 marzo 2016, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
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