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Sabatini-ter: la perdita delle agevolazioni

3 Aprile 2017silvanaNews

Regolate le diverse cause di revoca

INVESTIMENTI
Premessa – Con due differenti decreti Direttoriali del MISE sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi della Sabatini-ter cosi come rifinanziata e modificata dalla Legge di Bilancio 2017. Proprio tale intervento normativo proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini) con conseguente rifinanziamento delle risorse disponibili. Vengono ora ammessi all’agevolazione gli investimenti in tecnologie digitali ai quali è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate dalla stessa Manovra nonché un’intensità di contributo superiore del 30% rispetto a quella prevista per gli investimenti ordinari.

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75% (+30% per gli investimenti in tecnologie digitali). Il beneficio economico si sostanzia nella:

  • concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per investimenti in beni strumentali d’impresa;
  • nonché di un contributo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Soffermiamoci in particolare sulle cause che possono portare alla revoca del contributo in commento.

Esclusioni dal beneficio – I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento. È ammissibile l’acquisto, ovvero l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell’IVA. Qualora nell’ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell’investimento, di valore inferiore al predetto importo gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

Revoca del contributo – Come specificato nella Circolare Direttoriale del 15 gennaio 2016 le cui disposizioni sono ancora in essere si configura in via generale la revoca del contributo qualora l’impresa beneficiaria:

  • non provveda all’apertura della sede operativa nel territorio nazionale;
  • non provveda alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento e non presenti le richieste di erogazione delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni definite;
  • non ottemperi all’obbligo di apporre la dicitura prescritta dall’articolo 10, comma 6 sull’originale di ogni fattura (spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69);
  • sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell’investimento;
  • non consenta lo svolgimento dei controlli circa la spettanza dei contributi;
  • abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili.

Altre cause di revoca – Altre cause possono configurarsi laddove:

  • i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing finanziario siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento;
  • venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
  • intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;
  • sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
  • venga accertato che l’impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
  • venga accertata l’assenza, all’atto di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità.

Si ricorda che la domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata, in data 17 marzo 2016, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Autore: ANDREA AMANTEA. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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