Ai fini della verifica della possibilità o meno di richiedere l’agevolazione, stando al testo del decreto, bisogna fare espresso riferimento non alla la data di notifica, ma alla data di affidamento del ruolo all’Agente della riscossione.
Dubbi sul perimetro dell’agevolazione – Negli ultimi giorni si sta discutendo molto in merito al perimetro agevolativo del beneficio e del suo effetto sulle sanzioni amministrative o sulle possibilità di definire solo una parte degli importi iscritti in ruoli o ancora sull’ammissione o meno degli accertamenti esecutivi che come noto rappresentano già titolo esecutivo e hanno determinato , per il caso specifico, il passaggio dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella stessa. L’agente della riscossione, in questo caso, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa semplicemente il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Le scadenze da ricordare – Ciò che sembrano maggiormente definiti sono invece i termini di operatività delle disposizioni agevolative, per le quali è previsto che il contribuente entro il 23 gennaio 2017 a pena di decadenza debba provvedere ad inoltrare richiesta all’Agente della riscossione; quest’ultimo entro l’8 di novembre è tenuto a mettere a disposizione del contribuente il modello ai fini dell’accesso al beneficio in commento.
Si ricorda che nello stesso modello devono essere indicate altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché’ la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi pendenti.
In merito alla dilazione massima richiedibile, che non può essere superiore a 4 rate e sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 602 del 1973(4,5%)
L’art. 6 del decreto in commento al comma 3 prevede espressamente che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Modalità di pagamento – Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
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