+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Chiedi al professionista
  • News
  • Contatti

Rottamazione dei ruoli. La scadenza del 31 marzo

6 Marzo 2017silvanaNews

Possibile rinunciare all’istanza di adesione con un trattamento di favore per le dilazioni in corso

Premessa – I contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (D.L. 193/2016), meglio conosciuta come rottamazione dei ruoli, entro il 31 marzo devono presentare apposita istanza di adesione ricorrendo al modello DA1 disponibile sul sito dell’Agente della Riscossione Equitalia. Sempre entro il 31 marzo è possibile rettificare l’istanza presentata tramite un nuovo modello DA1. Tale data fa da spartiacque tra la scelta di un piano di dilazione ordinario o straordinario e la più conveniente, sotto il punto dell’esborso effettivo, rottamazione dei ruoli. La convenienza è limitata “solo” dal punto di vista dell’ammontare totale da corrispondere ad Equitalia, considerando invece in senso negativo la ristretta dilazione concedibile al fine di far fronte alle somme dovute per effetto della rottamazione dei ruoli. Analizziamo quelle che sono le opzioni operative per il contribuente nell’arco temporale che va dalla presentazione dell’istanza di adesione al 31 maggio 2017, data entro la quale Equitalia comunicherà gli importi effettivamente dovuti.

Il perfezionamento della definizione agevolata – La definizione agevolata si perfeziona non con il pagamento di una delle rate eventualmente previste dal piano di dilazione richiesto (Max 5 rate) ma con il pagamento integrale degli importi dovuti in via agevolata; conclusione che sembra diretta conseguenza di quanto disposto dal D.L. 193/2016 all’art. 6 comma 4, il quale prevede che in caso di mancato ovvero d’insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’Agente della Riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatto salvo il caso in cui, limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data del 2 dicembre 2016 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto), se, alla data di presentazione dell’istanza di definizione agevolata, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

Rinuncia all’istanza di definizione agevolata – Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

In attesa di chiarimenti ufficiali dovrebbe essere percorribile la possibilità di richiedere tempestivamente una dilazione ordinaria affiancata da un’istanza di definizione agevolata. In caso di accoglimento della rateazione, si potrà decidere a luglio, data di scadenza della prima o di una delle rate richieste ai fini della definizione agevolata se definir il carico in via agevolata o mantenere la dilazione ordinaria:

  • se si paga la prima rata della rottamazione, la “vecchia dilazione” decade, e se non si fa fronte a quanto definito in via agevolata in un momento successivo non si potrà più dilazionare il debito residuo;
  • se invece non si provvede ad alcun versamento agevolato, si potrà proseguire con il pagamento delle rate del piano originario.

Dilazioni in corso e successiva rinuncia – In presenza di una dilazione in corso, successivamente alla presentazione dell’istanza di rottamazione anche oltre la data del 31 marzo in seguito ad una attenta valutazione circa l’effettiva sostenibilità delle somme dovute in via agevolata, il contribuente potrebbe decidere di mantenere il piano già in essere alla data di presentazione dell’istanza. Tale opzione operativa, percorribile non effettuando il pagamento della prima o dell’unica rata del piano di dilazione di cui alla rottamazione, si ritiene sia percorribile sia per quelle dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016) sia per quelle accese in data successiva.

Si ricorda che in presenza di dilazioni in essere, per effetto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata:

  • È necessario saldare l’importo delle rate scadenti nel periodo ottobre-dicembre 2016. Qualora il contribuente effettui i pagamenti di ottobre, novembre e novembre, tali versamenti saranno computati alle eventuali rate scadute partendo dalla più remota; Equitalia ha chiarito che la condizione dell’avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute;
  • restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione agevolata, le scadenze delle rate dell’anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia.

In presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24 ottobre 2016, non ricorre la condizione dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.

Autore: ANDREA AMANTEA -Redazione Fiscal-Focus

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

Articoli recenti

  • SCHEDE DECRETO LEGGE – AGENZIA DELLE ENTRATE 23 Marzo 2020
  • Accertamento 18 Marzo 2020
  • Indennità una tantum di 600 euro 18 Marzo 2020
  • Professionisti fuori (o quasi) dal decreto Cura Italia 18 Marzo 2020
  • Coronavirus: nuovo modulo di autodichiarazione per soggetti in quarantena o contagiati 18 Marzo 2020
  • “Esterometro” e “spesometro”: bene proroga, ma restano criticità 14 Febbraio 2019
  • Forfetario: il possesso di partecipazioni e la trasformazione “involutiva” in ditta individuale 14 Febbraio 2019
  • Omologazione degli accordi di ristrutturazione senza adesione del fisco 12 Febbraio 2019
B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |