Nella situazione di specie agiscono quindi da sostituti di imposta e dovranno provvedere, nei termini di legge, a versare la ritenuta all’Erario.
La Legge di Bilancio, n. 232 del 11.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016 ha introdotto una novità, con riferimento ai Condomini e Supercondomini, riformando i termini di versamento delle Ritenute d’acconto su contratti di appalto, nella misura del 4%, ma mantenendo però invariati i termini, sopra indicati, per le ritenute del 20% con riferimento alle prestazioni professionali o di lavoro autonomo.
L’articolo 1 comma 36 della Legge di Bilancio infatti, ha previsto, con decorrenza dal 01.01.2017, il versamento cumulativo delle ritenute d’acconto al 4% operate in relazione ai contratti di appalto e di servizi, da eseguirsi sempre entro il giorno 16 ma solo al raggiungimento dell’importo di € 500,00.
Qualora non si raggiunga tale importo le ritenute dovranno comunque essere versate entro il 30.06 ed entro il 20.12. Invariati invece i termini per gli altri adempimenti (certificazione e dichiarazione).
L’obiettivo è sicuramente quello di ridurre gli adempimenti a carico del Condominio e conseguente anche i relativi costi di gestione.
Alcune questioni, come abbiamo del resto sottolineato, in occasione del recente convegno annuale organizzato dalla stampa specializzata in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Entrate e massimi esperti, sono state chiarite per una corretta gestione delle novità.
In particolare è stato precisato che:
Rimane ancora un dubbio: poiché nel caso in cui il Condominio decida di avvalersi della procedura semplificata di versamento (ovvero al superamento della soglia) ma ciò avvenga nelle due date previste (30.06 e 20.12) si pone il problema di come trattare le ritenute trattenute sui pagamenti effettuati con data successiva il 21.12.
Dalle indicazioni, anche se sarebbe necessario un chiarimento autorevole in merito, si ritiene che le ritenute effettuate in questo periodo, se non superiori alla soglia, vadano a sommarsi con quelle effettuate nei mesi successivi e conseguentemente versate al superamento dei € 500,00.
Da qui la necessità di capire se nel modello F24 dovranno essere indicati separatamente i due periodi di imposta ai fini della successiva certificazione delle stesse da rilasciare ai percettori dei corrispettivi.
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