+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Chiedi al professionista
  • News
  • Contatti

Ritenute 4% condomini: chiarimenti del Fisco

9 Febbraio 2017silvanaNews

percentuale

Come abbiamo avuto modo di approfondire nel corso di un nostro precedente articolo (pubblicato il 03.02.2017) in relazione all’obbligo introdotto dall’art. 1 comma 43 della Legge 24.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il Condominio o i Super Condomini devono effettuare la ritenuta fiscale nella misura del 4% con riferimento ai corrispettivi erogati in dipendenza di contratti di appalto condominiali (eseguiti nell’esercizio di attività di impresa o di attività commerciali non abituali quali ad esempio: servizi di pulizia, manutenzioni, giardinaggio, ecc…).

Nella situazione di specie agiscono quindi da sostituti di imposta e dovranno provvedere, nei termini di legge, a versare la ritenuta all’Erario.

La Legge di Bilancio, n. 232 del 11.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016 ha introdotto una novità, con riferimento ai Condomini e Supercondomini, riformando i termini di versamento delle Ritenute d’acconto su contratti di appalto, nella misura del 4%, ma mantenendo però invariati i termini, sopra indicati, per le ritenute del 20% con riferimento alle prestazioni professionali o di lavoro autonomo.

L’articolo 1 comma 36 della Legge di Bilancio infatti, ha previsto, con decorrenza dal 01.01.2017, il versamento cumulativo delle ritenute d’acconto al 4% operate in relazione ai contratti di appalto e di servizi, da eseguirsi sempre entro il giorno 16 ma solo al raggiungimento dell’importo di € 500,00.

Qualora non si raggiunga tale importo le ritenute dovranno comunque essere versate entro il 30.06 ed entro il 20.12. Invariati invece i termini per gli altri adempimenti (certificazione e dichiarazione).

L’obiettivo è sicuramente quello di ridurre gli adempimenti a carico del Condominio e conseguente anche i relativi costi di gestione.
Alcune questioni, come abbiamo del resto sottolineato, in occasione del recente convegno annuale organizzato dalla stampa specializzata in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Entrate e massimi esperti, sono state chiarite per una corretta gestione delle novità.

In particolare è stato precisato che:

  • il versamento delle ritenute d’acconto operate solo dopo il raggiungimento della soglia di € 500,00 rappresenta una facoltà e non un obbligo; l’amministratore può quindi continuare ad eseguire i versamenti con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo;
  • in caso di mancato versamento in relazione al raggiungimento della soglia non è prevista l’applicazione di sanzioni, salvo quelle ordinarie per omessi versamenti di ritenute;
  • la nuova norma si applica a far data dai versamenti da eseguirsi successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio (01.01.2017); conseguentemente poiché il primo versamento ricorreva il 16.01.2017, la nuova disciplina risultava applicabile già con riferimento alle ritenute operate nel mese di dicembre 2016;
  • il versamento “cumulativo” dovrà essere eseguito al superamento della soglia di € 500,00 indipendentemente dal periodo di effettuazione delle ritenute.

Rimane ancora un dubbio: poiché nel caso in cui il Condominio decida di avvalersi della procedura semplificata di versamento (ovvero al superamento della soglia) ma ciò avvenga nelle due date previste (30.06 e 20.12) si pone il problema di come trattare le ritenute trattenute sui pagamenti effettuati con data successiva il 21.12.

Dalle indicazioni, anche se sarebbe necessario un chiarimento autorevole in merito, si ritiene che le ritenute effettuate in questo periodo, se non superiori alla soglia, vadano a sommarsi con quelle effettuate nei mesi successivi e conseguentemente versate al superamento dei € 500,00.

Da qui la necessità di capire se nel modello F24 dovranno essere indicati separatamente i due periodi di imposta ai fini della successiva certificazione delle stesse da rilasciare ai percettori dei corrispettivi.

Autore: Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

Articoli recenti

  • Il momento di effettuazione dell’operazione e l’obbligo di fatturazione 25 Gennaio 2021
  • ISA 2021 in arrivo: tra correttivi Covid e nuove cause di esclusione 25 Gennaio 2021
  • Società non operative: l’impatto della crisi 2020 22 Gennaio 2021
  • Nuova Sabatini 22 Gennaio 2021
  • Cassa integrazione per imprese strategiche e crisi aziendali 22 Gennaio 2021
  • Cessioni in reverse charge: dal codice natura alla dichiarazione Iva 19 Gennaio 2021
  • Legge di bilancio 2021: le agevolazioni fiscali per le ZES 19 Gennaio 2021
  • Omesso versamento Iva: il mancato incasso non esclude il reato 19 Gennaio 2021
B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |