Questa è la conclusione a cui perviene l’Agenzia delle Entrate a seguito di istanza di interpello, emanando la Risoluzione 110/E del 28.11.2016
Il contenuto dell’istanza – La società istante è un soggetto passivo olandese che presta servizi sul territorio italiano a soggetti non residenti al fine di ottenere il rimborso dell’IVA per conto soggetti passivi che hanno assolto la relativa imposta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.
Nel dettaglio i servi offerti dall’olandese consistono in:
La richiesta esposta nell’istanza all’Agenzia – La società istante chiede:
Il parere dell’agenzia – In merito, l’Agenzia si esprime come segue:
Circa il punto 1. con il Provvedimento n. 53471/2010 sono state fornite le indicazioni operative cui il soggetto non residente UE deve attenersi per attivare l’istanza di rimborso dell’IVA assolta in Italia. In particolare è previsto in detto provvedimento che il rimborso spettante sia eseguito mediante accreditamento su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi e sul punto si osserva che la modalità di erogazione del rimborso da parte dell’Agenzia dell’Entrate mediante accredito bancario sul conto intestato all’avente diritto risponde a finalità di controllo, mirando a garantire che le somme vadano effettivamente nella disponibilità del titolare. Le predette esigenze possono essere soddisfatte anche attraverso l’istituto della procura speciale di cui all’articolo 63 del DPR 633 del 1972, mediante la quale il contribuente può farsi rappresentare innanzi agli uffici finanziari nelle diverse fasi dell’accertamento e della liquidazione dei tributi, oltre che nella fase del contenzioso. Alla luce di ciò, il soggetto investito di giusta procura può incassare le somme e poi indirizzarle all’interessato beneficiario.
Circa il punto 2. l’Agenzia osserva e conclude che le regole da seguire siano quelle vigenti sul territorio italiano, pertanto la procura speciale dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa italiana.
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