+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Chiedi al professionista
  • News
  • Contatti

Righi VO33 e VO34: la carta d’identità delle opzioni dei forfetari

28 Febbraio 2017silvanaNews

STUDIO-LAVORO-CALCOLI 1

Premessa – Con il termine di invio della dichiarazione IVA 2017, tutti i nodi vengono al pettine, soprattutto per quel che riguarda i contribuenti forfetari che hanno adottato vari comportamenti concludenti. I comportamenti concludenti, prevalenti rispetto alle varie opzioni documentali che il contribuente può esprimere, debbono essere comunque evidenziati in dichiarazione IVA nel quadro VO.

In particolare, i righi VO33 e VO34 accolgono le opzioni dei contribuenti che avrebbero potuto essere forfetari ma in realtà hanno agito o in altro modo, nel 2016, oppure proprio si sono comportati come forfetari, e ora si trovano alle prese con l’interpretazione dei righi VO33 e VO34 e del loro contenuto.
Vediamo di rendere le cose più semplici con queste brevi linee guida.

VO33 – casella 1 opzione

  • Chi lo deve compilare? Coloro che pur avendo i requisiti per il regime forfetario hanno adottato nel 2016 il regime ordinario IVA.
  • Cosa si comunica con tale opzione? In questo modo si comunica la scelta fatta nel 2016 di optare, appunto, per il regime ordinario IVA.

VO33 – casella 2 revoca

  • Chi lo deve compilare? Coloro che avendo i requisiti per il regime forfetario e provenivano da almeno un triennio di regime ordinario IVA, hanno adottato il regime forfetario nel 2016.
  • Cosa si comunica con tale revoca? In questo modo si comunica la scelta fatta nel 2016 di revocare il regime ordinario IVA mantenuto fino al 2015.
  • ATTENZIONE: in questo caso il quadro VO va allegato al modello Redditi 2017, si ha tempo fino al 30.09.2017

VO34 – casella 1 opzione

  • Chi lo deve compilare? Coloro che provengono da un regime dei minimi (o regime di vantaggio) e hanno adottato nel 2016 il regime ordinario IVA.
  • Cosa si comunica con tale opzione? Il contribuente proveniente dal regime dei minimi/di vantaggio comunica la propria opzione di avere adottato nel 2016 il regime ordinario IVA (scelta vincolante per un triennio, almeno).

VO34 – casella 2 revoca (deroghe al triennio obbligatorio di permanenza nel regime ordinario IVA – Circolare 10/E/2016)

  • Chi lo deve compilare? Coloro che nel 2013 erano contribuenti in regime di vantaggio e nel 2014 e nel 2015 hanno optato per il regime ordinario poiché non avevano i requisiti (all’epoca) per adottare il regime forfetario, ma che nel 2016, potendo derogare al triennio obbligatorio ed in forza delle indicazioni della Circolare10/E hanno adottato il regime forfetario.
  • Cosa si comunica con tale revoca? I contribuenti comunicano la revoca al regime ordinario IVA in funzione dell’adozione del regime forfetario nel 2016.
  • ATTENZIONE: in questo caso il quadro VO va allegato al modello Redditi 2017, si ha tempo fino al 30.09.2017

VO34 – casella 3 revoca (deroghe al triennio obbligatorio di permanenza nel regime ordinario IVA – Circolare 10/E/2016)

  • Chi lo deve compilare? Coloro che nel 2014 erano contribuenti in regime di vantaggio e nel 2015 hanno optato per il regime ordinario poiché non avevano i requisiti (all’epoca) per adottare il regime forfetario, ma che nel 2016, potendo derogare al triennio obbligatorio ed in forza delle indicazioni della Circolare 10/E hanno adottato il regime forfetario.
  • Cosa si comunica con tale revoca? I contribuenti comunicano la revoca al regime ordinario IVA in funzione dell’adozione del regime forfetario nel 2016.
  • ATTENZIONE: in questo caso il quadro VO va allegato al modello Redditi 2017, si ha tempo fino al 30.09.2017
Autore: MATILDE FIAMMELLI. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

Articoli recenti

  • Il momento di effettuazione dell’operazione e l’obbligo di fatturazione 25 Gennaio 2021
  • ISA 2021 in arrivo: tra correttivi Covid e nuove cause di esclusione 25 Gennaio 2021
  • Società non operative: l’impatto della crisi 2020 22 Gennaio 2021
  • Nuova Sabatini 22 Gennaio 2021
  • Cassa integrazione per imprese strategiche e crisi aziendali 22 Gennaio 2021
  • Cessioni in reverse charge: dal codice natura alla dichiarazione Iva 19 Gennaio 2021
  • Legge di bilancio 2021: le agevolazioni fiscali per le ZES 19 Gennaio 2021
  • Omesso versamento Iva: il mancato incasso non esclude il reato 19 Gennaio 2021
B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |