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Reverse charge e beni significativi

7 Luglio 2015silvanaNews

Uno dei nodi applicativi della estensione del reverse charge riguarda la qualificazione delle cessioni di beni con posa in opera.

L’Amministrazione Finanziaria, in riferimento alla lettera a), comma 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, ha chiarito che le prestazioni di fornitura di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del “reverse charge”, qualora la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene (cfr. C.M. n.37/E/2006).
In tali casi, infatti, l’operazione si configura come cessione di beni e non come prestazione di servizi.
Nel caso in cui la cessione di beni con posa in opera assuma i connotati di una prestazione di servizi, ulteriore elemento di criticità nell’applicazione del reverse charge riguarda l’eventuale fornitura di beni di valore significativo.
Si tratta in particolare della disciplina contenuta nell’art. 7, co.1, lett. b), L. 488/1999.
La normativa in esame prevede la concessione dell’aliquota IVA del 10 per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su “fabbricati a prevalente destinazioni abitativa privata”.
L’aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano escluse dell’agevolazione le cessioni di beni.
Nella C.M. 71/E/2000 l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che “in considerazione della ratio dell’agevolazione deve ritenersi che l’aliquota IVA ridotta competa anche nell’ipotesi in cui l’intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l’apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione. L’oggetto della norma agevolativa è infatti costituito dalla realizzazione dell’intervento di recupero, a prescindere dalle modalità utilizzate per raggiungere tale risultato”.
L’applicazione dell’aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione.
Fanno eccezione i c.d. beni di valore “significativo”, individuati dal D.M. 29.12.1999.
Si tratta dei seguenti beni:
• ascensori e montacarichi;
• infissi interni ed esterni;
• caldaie;
• videocitofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• sanitari e rubinetteria da bagno;
• impianti di sicurezza.
Per i beni cosiddetti di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Può accadere che oggetto dell’intervento di manutenzione ordinaria sia una prestazione di servizi a cui è applicabile il reverse charge.
È il caso ad esempio della cessione con posa in opera della caldaia.
Qualora tale operazione sia qualificabile come “prestazione di servizi” andrà applicato il reverse charge, in quanto tra l’installazione degli impianti è ricompresa l’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
Il committente nell’integrare la fattura dovrà applicare:
• l’aliquota IVA del 10% per i beni cosiddetti di “valore significativo”; l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni;
• l’aliquota del 22% per la restante parte del corrispettivo.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Tag: # impiantidi sicuerzza, #benisignificativi, #valoresignificativo
Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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