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Reverse charge anche per le manutenzioni

2 Aprile 2015silvanaNews
Con la C.M. 14/E/2015 l’Amministrazione Finanziaria ha definitivamente chiarito che al fine di individuare quali prestazioni ricomprendere nell’ambito applicativo del reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972, va fatto unicamente riferimento ai Codici ATECO 2007.

Il riferimento ai suddetti codici vale per individuare l’oggetto della prestazione e non il soggetto che effettua la prestazione. Pertanto, una qualsiasi impresa che effettui servizi di pulizia, di demolizione, di installazione d’impianti e di completamento relative ad edifici, come definiti nella C.M. 14/E/2015, sarà tenuta ad applicare il reverse charge.

Il caso delle manutenzioni di impianti – Nel definire l’ambito oggettivo di estensione del reverse charge nel settore edile, il Legislatore ha fatto riferimento all’installazione di impianti e non alla loro manutenzione. Di conseguenza, era possibile supporre che il reverse charge trovasse applicazione per l’installazione degli impianti, ma non per la loro manutenzione.
Tuttavia, utilizzando come riferimento i codici ATECO tale interpretazione non deve ritenersi corretta. Questi infatti fanno riferimento anche alla manutenzione di impianti elettrici, elettronici ed idraulici. Sebbene l’Amministrazione Finanziaria non ammetta esplicitamente che le manutenzioni degli impianti siano ricomprese nell’ambito oggettivo della norma, il riferimento ai codici ATECO non lascia adito a dubbi. Le manutenzioni degli impianti sono da assoggettare al reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a –ter), D.P.R. 633/1972.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie –
Quanto alle prestazioni di «completamento» degli edifici, il termine è impiegato dal legislatore in modo atecnico, non trovando riscontro nella definizione degli interventi edilizi di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001; anche in questo caso, pertanto, si deve fare riferimento alla tabella Ateco, con la conseguenza che, per esempio, le prestazioni di rifacimento della facciata di un edificio rientrano fra quelle di completamento e sono, pertanto, sottoposte al meccanismo speciale.

Sempre in riferimento ai CODICI ATECO 2007, la circolare individua le prestazioni riconducibili alla nozione di completamento di edifici in quelle rientranti nei seguenti codici attività:

• 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
• 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
• 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
• 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
• 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
• 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori;
• 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e, conseguentemente, assoggettate al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972.

È evidente che con il riferimento a tali servizi, vengono ricompresi nel novero delle attività di completamento gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e nuova costruzione.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/reverse-charge-anche-per-le-manutenzioni,3,27173

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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