Il Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L), modificando il precedente Regolamento UE 282/2011, apporta chiarimenti in merito alla territorialità dei servizi relativi a beni immobili. Le indicazioni fornite sono di estrema rilevanza, in considerazione delle difficoltà riguardanti soprattutto la configurabilità o meno di una prestazione tra i servizi relativi ai beni immobili.
Tale servizi, come noto, rinvengono la propria disciplina nell’art. 7 – quater, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972. In base alla disciplina ivi contenuta, sia per le prestazioni BtoB (business to business) che per le prestazioni BtoC (business to Consumer), tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo ove è situato l’immobile.
La possibile “qualificazione” di un servizio rientrante tra quelli relativi a beni immobili o, invece, rientrante tra le prestazioni generiche di cui all’art. 7 –ter, co. 1, D.P.R. 633/1972, produce effetti rilevanti, sia in riferimento alle prestazioni BtoB che in riferimento alle prestazioni BtoC:
– nel primo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto passivo UE ad un committente italiano soggetto passivo, con immobile situato nel paese UE, l’applicazione della regola generale farà sì che prestatore UE emetterà fattura con l’indicazione “inversione contabile” e il committente italiano assolverà agli obblighi IVA in base alle disposizioni dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972; diversamente, l’applicazione della disciplina relativa agli immobili comporterà l’applicazione dell’Iva del Paese UE di stabilimento del soggetto prestatore;
– nel secondo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto passivo Italiano ad un committente privato UE (No –Italia), con immobile situato in Italia, l’applicazione della regola generale comporterà l’emissione dalla fattura da parte del prestatore italiano con Iva Italiana; diversamente, l’applicazione della disciplina relativa agli immobili comporterà per il soggetto passivo Italiano l’identificazione nel paese UE per assolvere i relativi obblighi IVA.
Era necessario, dunque, un chiarimento su quali prestazioni ricomprendere e quali escludere dai “servizi relativi a beni immobili”.
Tra i chiarimenti forniti dal Regolamento 1042/2013, in vigore dal 1° Gennaio 2017, vi rientrano:
– la definizione di bene “immobile”;
– la relazione che una prestazione deve avere per essere qualificata come “servizio relativo all’immobile;
– l’elencazione di alcune fattispecie (tra cui l’allestimento di stand fieristici e lo stoccaggio merci) rientranti o meno (e in alcuni casi le condizioni necessarie) nelle prestazioni relative a beni immobili.
Il vero elemento di novità è rappresentato dall’elencazione delle fattispecie da ricomprende o da escludere da quelle relative a beni immobili.
Tra tali prestazioni:
– viene esclusa quella relativa al “magazzinaggio” merci, qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario, compatibilmente con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria la sentenza 27 giugno 2013, resa nella causa C-155/12;
– viene altresì esclusa la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità (in linea sia con la giurisprudenza comunitaria e con le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria).
wordpress theme by initheme.com