I soggetti che nel 2015 hanno operato nel regime forfettario, sono chiamati a liquidare, in sede di Modello Unico/2016, i contributi previdenziali dovuti (saldo 2015 ed acconti 2016). È importante conoscere le regole per la determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote contributive definite dall’INPS (o dalla cassa di appartenenza). In particolare per chi nel 2015 ha operato nel forfettario, il reddito imponibile ai fini previdenziale è dato dalla differenza tra il rigo LM34 ed il rigo LM37 del Modello Unico/2016, prestando attenzione al caso in cui è barrata la colonna 3 del rigo LM21 (Nuova attività). È doveroso richiamare, all’interno della presente fiscal, anche le regole per la base imponibile previdenziale per chi, invece, nel 2015 operava nel regime di vantaggio (ex minimi).
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