Si ricorda che il regime in commento è stato introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, con La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ed è stato oggetto di alcune modifiche con la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
Il prospetto del Modello Redditi PF/2017 (periodo d’imposta 2016) interessato dai predetti obblighi informativi è quello denominato” REGIME FORFETARIO PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI – OBBLIGHI INFORMATIVI”, che si ritrova al quadro RS del modello stesso (dal rigo RS371 al rigo RS381).
La NON veste di sostituto d’imposta – Ai sensi del comma 69 Legge 190/2014, i contribuenti forfettari non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Dunque, per espressa previsione normativa, il soggetto che agisce in regime forfettario non assume le vesti di sostituto d’imposta, e per sopperire a ciò il legislatore impone, comunque, un obbligo informativo. Pertanto, nel Modello Redditi PF/2017 (da presentarsi entro il 02/10/2017, poiché il 30/09 è sabato), il contribuente che agisce in regime forfettario deve riportare il compenso corrisposto nel periodo d’imposta 2016 a soggetti nei confronti dei quali non è stata operata ritenuta d’acconto. E’ il caso ad esempio del contribuente forfettario che nel 2016 ha pagato il compenso al proprio consulente fiscale che opera in regime ordinario.
I righi interessati dalla compilazione, sono quelli che vanno da RS371 a RS373, dove in colonna 1 va riportato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta ed in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. Nel caso siano stati corrisposti più compensi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore. Inoltre sono interessati alla compilazione dei predetti righi sia esercenti attività d’impresa sia esercenti attività di lavoro autonomo.
Si tenga presente che è da ritenersi che l’obbligo informativo in commento riguardi il caso in cui il contribuente forfettario abbia erogato compensi ad altro soggetto passivo IVA che opera in regime ordinario. Qualora, invece, il compenso sia stato erogato ad altro soggetto che opera anch’egli in regime forfettario (o regime di vantaggio), l’obbligo informativo non dovrebbe sussistere, poiché chi opera in regime forfettario o di vantaggio già emette fattura senza applicare ritenuta d’acconto (e ciò per espressa disposizione normativa del regime stesso).
Altri obblighi informativi – Il comma 73 della già citata Legge 190/2014, nel disporre l’esclusione per i contribuenti che applicano il regime forfetario dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, prevede anche, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
In particolare, per i contribuenti forfettari esercenti attività d’impresa, occorre indicare nel modello dichiarativo, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate e per gli esercenti attività di lavoro autonomo dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.
Volendo entrare nel dettaglio, i contribuenti forfettari esercenti attività d’impresa, devono compilare i righi da RS374 a RS378, del Modello Redditi PF/2017, dove con riferimento al periodo d’imposta 2016, indicano, ad esempio, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti o al personale con contratto di somministrazione di lavoro (rigo RS374); il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta (rigo RS375); ecc.
Così come il contribuente forfettario esercente attività di lavoro autonomo deve compilare i righi che vanno da RS379 a RS381, dove indica, ad esempio, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti o al personale con contratto di somministrazione di lavoro (rigo RS379); l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente (RS380); l’ammontare dei consumi, quali quelli relativi ai servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica e i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli (RS381).
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