Il versamento del saldo IVA entro il 16.03.2016 – I soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l’eventuale IVA a debito, entro il 16 Marzo 2016. Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento del dovuto, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima dovuta entro il 16 marzo.
Nello specifico, in caso di presentazione della dichiarazione in forma autonoma, per obbligo o per scelta, il versamento del saldo 2015 risultante dal mod. IVA 2016 va effettuato entro il 16.3.2016.
Il versamento può essere effettuato:
ovvero
– l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via;
– le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2016, data entro la quale va versata la prima rata.
Il ravvedimento saldo IVA – Chi non sia riuscito a rispettare la suddetta scadenza, dovrà procedere a pagare quanto dovuto, maggiorando l’importo di sanzioni e interessi. Su tale aspetto va evidenziato che il D.Lgs. 158/2015, ha previsto una riduzione delle sanzioni per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs n. 471/97. In base alla citata disposizione normativa, la nuova disciplina sanzionatoria per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’Iva, applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, purché non definitivamente accertate alla data stessa, prevede:
Le sanzioni precedentemente indicate possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.
In particolare, in applicazione del ravvedimento operoso la sanzione è ridotta:
Per il perfezionamento del ravvedimento operoso è necessario versare:
Le disposizioni sul ravvedimento operoso non possono essere applicate dopo la notifica di un atto impositivo (rettifica, accertamento, irrogazione sanzioni ecc), oppure dopo il ricevimento di una comunicazione di irregolarità inviata dall’amministrazione finanziaria in seguito alla liquidazione o al controllo formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR n. 633/72.
ESEMPIO
Importo che si doveva versare entro il 16.03: 6.000,00 Euro
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: 2015
Versamento effettuato il 30 Marzo 2016
Sanzioni:
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