Facciamo il punto della situazione – Il D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 225 del 01.12.2016, all’articolo 7 quater comma 26, prevede l’esonero dalla sua compilazione nel caso in cui, con riferimento agli immobili detenuti all’estero, non siano intervenute modifiche nel corso del periodo di imposta 2016 rispetto a quanto già dichiarato nel Modello Unico 2016 – redditi 2015.
L’articolo7 quater “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”, al comma 23 prevede, infatti, nello specifico: “23. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.
Al fine di consentire quindi una semplificazione degli adempimenti dichiarativi si introduce l’obbligo dell’adempimento dichiarativo solo in occasione dell’acquisizione dell’immobile senza doverlo ricompilare negli anni successivi nelle dichiarazione dei Redditi, fatto salvo il caso in cui si verifichino variazioni, per esempio sulla determinazione dell’immobile, che comportino a sua volta una diversa liquidazione dell’imposta.
Il novellato art. 4 della Legge n 227 del 1990 prevede un’altra eccezione, ovvero il fatto che essendo il Quadro “RW” rilevante anche ai fini della determinazione dell’Ivie, ovvero dell’Imposta sui Valori degli Immobili detenuti all’Estero, l’obbligo di presentazione del Modello proseguirà quanto meno ai fini liquidatori.
Di fatto ci si trova quindi in questa situazione:
Si verifica quindi uno sdoppiamento della gestione degli adempimenti con conseguente, sdoppiamento anche delle sanzioni applicabili.
Parallelamente alla gestione ordinaria dobbiamo anche verificare gli effetti della riapertura della Voluntary Disclosure 2.0, sempre prevista dall’art. 7 del D.L. n. 193/2016; il contribuente per esempio potrebbe trovarsi nella situazione di essere inadempiente per gli anni oggetto di Voluntary bis (essendo in tale periodo intervenuto l’acquisto di un immobile all’estero) sia ai fini del monitoraggio fiscale che ai fini dell’Ivie.
Per gli anni successivi all’entrata in vigore del nuovo art. 4 comma 3 del D.L. n. 167/1990, introdotto dal D.L. n. 193/2016, se non fossero intervenute variazioni, l’eventuale violazione sarebbe riconducibile solo ai fini Ivie, intervenendo, per il monitoraggio, l’esonero; da qui l’opportunità di verificare le norme più favorevoli sia in termini di ammontare delle sanzioni che in termini di accertabilità.
Ricordiamo che la procedura di collaborazione volontaria è adottabile entro il 31.07.2017 con riferimento alle violazioni commesse fino al 30.09.2016.
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