L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione dei premi di produttività e welfare aziendale per il 2016, attuando quanto contenuto nell’art. 1, co. 182-190 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). La normativa, adottata successivamente con D.I. 25 marzo 2016 (Lavoro-Economia), prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (importo che sale a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50.000 euro.
Attenzione. Affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalle RSU.
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