I termini per l’invio della documentazione a supporto
Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il c.d. “Patent Box”, istituendo così un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Lo scopo è ovviamente quello di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Se la norma a cui far riferimento è l’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come successivamente modificato dall’articolo 5 del Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 (Decreto “Investment Compact”), le disposizioni di attuazione sono state emanate solo con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 30 luglio 2015.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015, prot. n. 2015/154278, sono state infine emanate apposite disposizioni per stabilire le modalità ed i termini della procedura.
Per quanto riguarda i termini di presentazione della documentazione è infine da richiamare il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 2016/43572, con il quale è stata apportata una modifica al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015 prevedendo, in via transitoria, un termine di 150 giorni in luogo di 120 per la presentazione della documentazione a supporto dell’istanza.
È a tal fine utile ricordare che, come precisato con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 7 aprile 2016, la mancata presentazione della documentazione integrativa, entro i termini appena richiamati, determina la decadenza dell’istanza: appare quindi evidente quanto sia rilevante il rispetto dell’appena richiamato termine.
Al fine di non pregiudicare l’accesso alla procedura di accordo preventivo ai contribuenti che, in buona fede, hanno inviato la documentazione integrativa erroneamente interpretando il termine previsto dai predetti provvedimenti, tenuto conto che in molte disposizioni normative i termini da cui si fanno decorrere gli adempimenti iniziano da una data fissa, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno è stato previsto “che i termini entro cui può essere presentata la documentazione integrativa decorrono dal 31 dicembre 2015 in luogo della data di presentazione dell’istanza, limitatamente alla prima fase di applicazione dell’istituto”.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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