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Opzione “flat tax” dei neo residenti: le istruzioni

9 Marzo 2017silvanaNews
Premessa – Al fine di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, con il comma 152, della Legge di Bilancio 2017 (con cui è inserito il nuovo art. 24-bis al TUIR), il legislatore fiscale, ha previsto, in alternativa alla tassazione ordinaria, un regime fiscale sostitutivo (ed opzionale) per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia, in almeno 9 dei 10 periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’imposizione sostitutiva come detto è opzionale ed è estendibile anche ai familiari (di cui all’art. 433 c.c.) a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia. Il regime in commento, si sostanzia nel versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, nella misura di 100.000 euro per ciascun anno d’imposta cui si riferisce l’opzione stessa e ad euro 25.000 per ciascuno dei familiari ai quali si è voluto estendere eventualmente gli effetti dell’opzione stessa.

Le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione in esame sono state fornite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri, 8 marzo 2017.

Il perfezionamento in dichiarazione dei redditi – Nel citato Provvedimento è stabilito che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza in Italia, ovvero con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo a quello in cui lo stesso soggetto ha trasferito la residenza nel nostro Paese. Il familiare a cui si estende il regime manifesta, a sua volta, l’intenzione di avvalersi dell’estensione degli effetti dell’opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al primo periodo d’imposta di efficacia dell’estensione stessa (nella quale indicherà anche gli elementi identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto che ha effettuato l’opzione).

L’istanza di interpello – Ai fini dell’accesso al regime il contribuente può presentare anche una specifica istanza di interpello alla Direzione Centrale Accertamento. All’istanza occorre allegare il modello Check list (disponibile al seguente link) in cui fornire una serie di informazioni (e presentando la relativa documentazione) a supporto dell’istanza stessa. Nell’istanza, occorre, tra l’altro che il contribuente/istante indichi i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia; lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione; la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione; gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell’articolo 24-bis del TUIR. Qualora, non sia presentata istanza di interpello, i predetti dati vanno indicati nella dichiarazione dei redditi con sui si perfezione l’opzione.

Inoltre, nel caso in cui si vuole l’estensione per i familiari del regime in commento e sia presentata istanza di interpello, gli anzidetti dati vanno indicati anche per i familiari stessi.

Modalità di presentazione dell’istanza di interpello – L’interpello di cui al punto precedente, può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • consegna a mano;
  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • presentazione per via telematica tramite PEC (dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it).

Solo per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, la trasmissione può avvenire alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it. In ogni caso l’istanza va sottoscritta con firma autografa, ovvero, firmata digitalmente se inviata tramite PEC.

La validità dell’opzione ed il versamento dell’imposta – L’opzione per l’imposizione sostitutiva è esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni anche qualora, essendo stata presentata istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate non abbia dato ancora risposta. Ad ogni modo, una volta esercitata, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca o di decadenza dal regime stesso.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (nelle misure di cui in premessa), dovrà avvenire in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo IRPEF. Con una successiva Risoluzione sarà istituito il codice tributo da utilizzare (e le relative istruzioni per la compilazione del modello F24).

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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