Il novellato art. 10 ter, D.lgs. 74/2000, come modificato dal D.lgs. 158/2015, dispone quanto segue: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.”.
In base alla summenzionata disposizione normativa, commette reato di omesso versamento dell’IVA il contribuente che non versa l’IVA dichiarata, oltre l’importo di 250.000,00.
Dunque, il prossimo 28 Dicembre (il 27 dicembre cade di domenica) rappresenta il termine ultimo per il versamento dell’ IVA risultante dalla Dichiarazione 2015 (periodo d’imposta 2014), onde evitare sanzioni penali, qualora l’imposta non versata sia superiore a euro 250.000.
Dallo scorso 22 Ottobre, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 158/2015, il limite che fa scattare la sanzione penale è passato da 50.000,00 euro a 250.000,00 euro. La nuova soglia si applica, in base al principio del favor rei, anche ai fatti commessi prima del 22 Ottobre 2015 a patto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva a tale data.
Rispetto alla precedente versione della summenzionata disposizione normativa, l’unica vera novità è rappresentata dall’innalzamento della soglia di punibilità, prima fissata a 50.000,00.
Merita di essere evidenziato che nella previgente normativa, il reato di omesso versamento Iva, si agganciava alla disposizione che prevedeva il reato di “omesso versamento di ritenute certificate” (art. 10 bis, D.lgs. 74/2000) per quanto riguardava:
In base alla novella disposizione normativa, gli elementi necessari per la configurazione del delitto sono:
In termini pratici, commette il reato di omesso versamento dell’IVA il contribuente che entro il 28 dicembre 2015 non provvede ad effettuare il versamento dell’IVA risultante della dichiarazione 2015, periodo d’imposta 2014, se superiore a 250.000,00.
Il reato non sussiste se entro il suddetto termine il contribuente provvede a ridurre il debito IVA al di sotto della soglia penalmente rilevante.
Il versamento parziale effettuato “dopo il 28 Dicembre”, non esclude la configurazione del reato.
Il nuovo art. 13 D.lgs. 74/2000 ha previsto però una causa di non punibilità.
Si prevede in particolare che il reato di omesso versamento dell’IVA non è punibile qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, siano state estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie o dal ravvedimento operoso.
Qualora il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, deve essere concesso al contribuente un termine ulteriore di 3 mesi (prorogabili dal giudice di altri 3 mesi) per estinguere il debito tributario.
Nella precedente normativa, il versamento effettuato “dopo il 27 Dicembre”, non escludeva la configurazione del reato, però il soggetto attivo poteva usufruire dell’attenuante prevista dal previgente art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevedeva la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed escludeva l’applicazione delle pene accessorie. Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, al fine di ottenere, le riduzione della pena suddetta, era necessaria l’estinzione integrale del debito prima dell’apertura del dibattimento.
Dunque, mentre nella precedente versione il pagamento integrale di quanto dovuto prima dell’apertura del dibattimento consentiva l’ottenimento di una riduzione della pena, ora lo stesso comportamento esclude la configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA.
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