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OBBLIGO DI RICALCOLO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF

9 Novembre 2016silvanaNews

fisco - calcoli - detrazioni

Premessa – il ricalcolo degli acconti per l’anno d’imposta in corso (2016) può essere un procedimento volontario, attuato dal contribuente in funzione di una esplicita e diversa situazione rispetto all’anno precedente (2015), oppure può essere frutto di una procedura obbligatoria che induce appositamente il contribuente a ricalcolare gli acconti dovuti per l’anno in corso sulla base di esplicite disposizioni normative.
Nel primo caso, volontà del contribuente, sarà possibile applicare quindi due criteri di calcolo degli acconti:

  • Il metodo storico
  • Il metodo previsionale

Nel secondo caso, ricalcolo per obbligo di legge, il contribuente persona fisica si trova a dover rispettare nel ricalcolo obbligatorio specifiche disposizioni normative.
Vediamo quindi di seguito quali i casi di ricalcolo obbligatorio.
Ricalcolo per distributori di carburante
Ai sensi dell’art. 34, co. 1 e 2, l. 183/2011 è stata introdotta ai fini della considerazione dell’incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, una deduzione forfetaria da reddito medesimo commisurata in percentuale ai ricavi conseguiti ai sensi dell’art. 53, co.1, lett. a), tuir.

  • 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
  • 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
  • 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

Questo implica che in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quindi a giugno/luglio, il contribuente dovrebbe avere proceduto con il calcolo dei saldi dovuti sulla base di un reddito così calcolato (prendiamo in considerazione l’ipotesi più semplice dove non esistono altri redditi e non esistono altri oneri deducibili):
reddito d’impresa – deduzione ex l. 183/2011 art. 34, co. 1 = reddito imponibile ai fini del calcolo del saldo
Per quel che riguarda gli acconti, invece il successivo comma 2 dell’art. 34, l. 183/2011, il quale attraverso il seguente dettato normativo, predispone un automatico ricalcolo degli acconti prendendo in considerazione una base imponibile che sia al lordo della deduzione:
… omissis… i soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere cono della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.
Il che significa che la base di calcolo degli acconti del contribuente in questione sarà la seguente (il contribuente ha quindi errato ad utilizzare quale base di calcolo degli acconti la medesima del saldo):
reddito d’impresa – deduzione ex l. 183/2011 art. 34, co. 1 = reddito imponibile ai fini del calcolo degli acconti

Nella pratica il contribuente dovrà tenere in considerazione (ma già lo avrebbe dovuto fare per il primo acconto 2016) quale base imponibile per il calcolo degli acconti il reddito d’impresa che ne risulterebbe senza l’applicazione della deduzione ex l. 183/2011.
Ricalcolo delle rivalutazioni dei redditi agrari e dominicali
Occorre per tale aspetto partire dall’origine. Legge finanziaria per l’anno 2013 ha stabilito che il reddito dei terreni dovesse essere rivalutato in una misura pari alle percentuali che seguono:

  • 5% per coltivatori diretti ed IAP per gli anni 2013 e 2014
  • 15% per gli anni 2013 e 2014 per tutti gli altri contribuenti
  • 10% per coltivatori diretti ed IAP per l’anno 2015
  • 30% per tutti gli altri contribuenti per l’anno 2015
  • 7% per tutti gli altri contribuenti per l’anno 2016 e seguenti, salvo modifiche

Tuttavia l’art. 1, co 909, l. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha prorogato a tutto il 2016 la rivalutazione dei terreni nella misura del 30% senza nulla esperire circa IAP e coltivatori diretti che a tal punto possono non maggiorare del 10% a titolo di rivalutazione i redditi dei terreni detenuti, ai fini del calcolo dell’acconto 2016.
La situazione che si viene quindi a configurare è la seguente, relativamente agli acconti 2016:

  • Rivalutazione del 10% per coltivatori diretti ed IAP per l’anno 2016 non si applica in quanto la L. 208/2015 ha prorogato solo la successiva rivalutazione del 30%. Nell’eventualità alcuni di questi soggetti avessero provveduto al calcolo degli acconti conteggiando anche la maggiorazione, si ritiene che essi non siano incorsi in errore e non debbano ripristinare alcuna situazione errata essendo la medesima pro-fisco.
  • Rivalutazione del 30% per tutti gli altri contribuenti per l’anno 2015 prorogata dalla L. 208/2015 per tutto il 2016, conseguentemente il calcolo degli acconti su base maggiorata è corretto
  • Rivalutazione del 7% per tutti gli altri contribuenti per l’anno 2016 e seguenti, salvo modifiche tale misura di rivalutazione non è attualmente in vigore essendo stata prorogata per il 2016 quella di cui al punto precedente.

Il calcolo degli acconti e il super ammortamento
L’art. 1, co. da 91 a 94 e co. 97, l. 208/2015 ha permesso alla totalità dei contribuenti di beneficiare di maggiori quote di ammortamento in deduzione relativamente ai macchinari acquisiti dal 15.10.2015 a tutto il 2016.
Chiariamo con un esempio il meccanismo: in sede di dichiarazione dei redditi, come anche meglio esplicitato nelle istruzioni alla compilazione, il contribuente ha beneficiato della maggiore quota così calcolata:

A. Costo del bene: euro 200.000
B. Maggiorazione del 40%: euro 280.000
C. Quota ordinaria di ammortamento (per semplicità 20%): euro 40.000 (20% di euro 200.000)
D. Maggiore quota di ammortamento: euro 16.000 (20% di euro 80.000)

Mentre il bene entra nel normale processo di ammortamento, evidenziando a registro cespiti la sola quota ordinaria di euro 40.000, la residua maggiorazione pari ad euro 16.000, pari al super ammortamento, è dedotta dal reddito d’impresa unicamente in dichiarazione dei redditi mediante il processo di deduzione extra-contabile.
La base imponibile relativa al saldo 2015 è risultata quindi essere la seguente (in ipotesi di presenza del solo reddito d’impresa)
reddito d’impresa – deduzione extra contabile ex l. 208/2015 – super ammortamento = reddito imponibile ai fini del calcolo del saldo
Per quel che riguarda gli acconti, invece, occorre considerare il contenuto del comma 94, art. 1, l. 208/2015, il quale attraverso il seguente dettato normativo, predispone un automatico ricalcolo degli acconti prendendo in considerazione una base imponibile che sia al lordo della maggiore deduzione derivante dall’applicazione del super ammortamento:
le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.
Ciò significa che la base di calcolo degli acconti sarà la seguente (considerando per lo stesso e per semplicità assenza di altri oneri deducibili):
reddito d’impresa – deduzione extra contabile ex l. 208/2015 – super ammortamento = reddito imponibile ai fini del calcolo degli acconti

Nella pratica il contribuente dovrà tenere in considerazione (ma già lo avrebbe dovuto fare per il primo acconto 2016) quale base imponibile per il calcolo degli acconti il reddito d’impresa che ne risulterebbe senza l’applicazione della maggiore deduzione derivante dall’applicazione del super ammortamento.

Autore: MATILDE FIAMMELLI. Redazione Fiscal Focus.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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