La natura del documento riepilogativo – Con il documento riepilogativo è possibile annotare in un’unica volta, determinandone la somma, più documenti contabili i quali abbiano un valore unitario fino ad un massimo di euro 300. È il caso, ad esempio di medici o professioni che presentano molti documenti riconducibili a prestazioni più o meno identiche e di simili importi.
Tale meccanismo del riepilogo in un unico documento vale sia per le vendite che per gli acquisti.
Nel documento riepilogativo è necessario dare evidenza dei seguenti elementi:
Nel caso di fatture di acquisto, esse dovranno comunque essere numerate preventivamente e singolarmente, anche se poi faranno parte di quella serie più ampia che va a costituire il documento riepilogativo stesso.
Il contenuto della Circolare 1/E/2017 – In un punto della circolare, si ammette che per le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura (ciò indipendentemente dalla modalità riepilogativa o meno di registrazione). Ciò comporterà alcuni problemi organizzativi, soprattutto se già da gennaio 2017, per i contribuenti i quali si devono effettuare le registrazioni, si è proceduto in più di una occasione alla registrazione dei documenti riepilogativi. Occorrerà quindi riprendere detti documenti ed estrapolarne, ai fini comunicativi, i dati necessari, documento per documento.
L’esclusione della scheda carburante – Parrebbe inoltre, che dalle precisazioni fornite dalla Circolare 1/E si debba ritenere esclusa da comunicazione la scheda carburante. In effetti la ragione di tale esclusione potrebbe essere riconducibile al fatto che il nuovo spesometro sia finalizzato alla comunicazione delle sole fatture emesse e ricevute/registrate, in quanto tali (cioè fatture ovvero prove di transazioni commerciali fra due o più parti). Infatti l’Amministrazione Finanziaria utilizzerà detto strumento per scovare l’evasione, quindi la scheda carburante non dovrebbe per questo motivo, essere utile allo scopo. Ma anche questo comporterà un problema, cioè quello di escludere il documento dal novero di quelli obbligati, o in fase di registrazione o in fase di elaborazione del file da indirizzare all’Amministrazione Finanziaria.
È utile sottolineare che il direttore Rossella Orlandi aveva già annunciato (audizione del 7 novembre 2016) che l’invio telematico del nuovo spesometro sarebbe stato abbastanza semplice per il fatto che si trattava di comunicare dati già registrati e consolidati, tuttavia vale appena il caso di muovere queste due considerazioni:
Forse quindi potrebbe non essere esattamente vero che basta semplicemente inviare documenti già registrati e consolidati. Magari occorre qualche accortezza in più.
wordpress theme by initheme.com