Il 14 giugno 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina sul delitto di false comunicazioni sociali, a seguito dell’emanazione della Legge 27/05/2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
Il nuovo mendacio societario contempla quattro diverse fattispecie, che si differenziano in base agli elementi costitutivi ed al regime sanzionatorio; in particolare, si tratta del falso in bilancio delle seguenti tipologie societarie:
– società non quotate;
– società non quotate con l’attenuante della “lieve entità”;
– società non fallibili;
– società quotate nei mercati nazionali e comunitari.
Trattasi, in sostanza, di una riforma epocale, in aperta antitesi con quella del 2002 (quest’ultima, peraltro, interessante l’intero titolo XI del codice civile, rubricato “Disposizioni penali in materia di società e di consorzi”), che ha introdotto un sensibile inasprimento del sistema sanzionatorio, ora interamente strutturato su ipotesi delittuose.
Una delle novità più rilevanti, peraltro comune a tutte le ipotesi di mendacio, riguarda la soppressione (rispetto alla precedente formulazione) dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”; l’omessa riproposizione della citata locuzione, figlia della revisione normativa del 2002, ha indotto una parte rilevante della dottrina a ritenere prive di rilevanza penale le valutazioni di bilancio. Su tale linea interpretativa si attesta, peraltro, il pensiero della Suprema Corte, formulato nella sentenza della V Sezione Penale n. 33774 del 16/06/2015.
La questione delle valutazioni è stata, più di recente, oggetto di attento esame da parte dell’Ufficio del Massimario della stessa Cassazione, il quale ha pubblicato la relazione n. 3 del 15 ottobre scorso diretta alla V Sezione Penale, ove fornisce una chiave di lettura diversa da quella formulata dalla medesima Sezione, sostenendo, in continuità con la precedente previsione, la rilevanza penale delle valutazioni, la cui falsità va configurata in relazione al rispetto o meno dei criteri legali di redazione del bilancio.
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