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Nuove black list: efficacia dal 2015

9 Aprile 2015silvanaNews
La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) ha sostanzialmente modificato i criteri per l’individuazione dei paradisi fiscali sia ai fini dell’applicazione della CFC (controlled foreign companies) Black list ex art. 167 e 168 D.P.R. 917/1986 che ai fini dell’applicazione dell’indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10 -12 bis, D.P.R. 917/1986.

L’effetto di tali disposizioni è quello di ridurre significativamente gli Stati da considerare privilegiati ai fini dell’applicazione delle suddette normative, con effetti significativi a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 nella generalità dei casi).

Più in dettaglio:

– con il co. 680 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 si modifica il co. 4 art. 167 D.P.R. 917/1986, stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50 per cento rispetto a quello italiano;
– con il co. 678 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero dell’Economia l’emanazione di una Black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co. 10 – 12bis, D.P.R. 917/1986, utilizzando come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.

Con il Comunicato Stampa del MEF n° 77 dell’1/04/2015, è stato reso noto che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato due decreti ministeriali che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle “Controlled Foreign Companies (CFC)”.

I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.

Con il decreto firmato dal Ministro dell’Economia, sono stati eliminati dalla “black list Cfc” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia, vale a dire Filippine (tax corporate 30%), Malesia (tax corporate 25%) e Singapore (tax corporate 17%) (dunque 3 Paesi su 67 Paesi pari a meno dell’1%).

L’Agenzia delle Entrate dovrà emettere ora un provvedimento per fornire un elenco dei regimi fiscali speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

Per ora, il Decreto prevede l’abrogazione dell’art. 3 del D.M. 21.11.2001, il quale prevede una serie di tipologie di società e di agevolazioni specifiche che riguardano particolari soggetti a regime fiscale privilegiato anche se si tratta di operatori che sono localizzati o residenti in paesi a fiscalità non privilegiata.

Per quanto riguarda i costi black list sono stati espunti i seguenti Stati dal D.M. 23.01.2002: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.

La nuova lista per i costi black list è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e dunque non dovrebbe interessare la prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2015 periodo d’imposta 2014) salvo che l’Agenzia non ne consenta un’applicazione anticipata. Stesse considerazioni valgono per la nuova black lists CFC.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/nuove-black-list-efficacia-dal-2015,3,27251

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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