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Marchi e brevetti. Tassazione agevolata

29 Ottobre 2014silvanaNews
Negli ultimi anni numerose società che derivavano tutto, o parte del loro reddito, dalla concessione in uso dei c.d. “intagible” hanno provveduto a gestire le suddette attività tramite società localizzate in Stati che garantivano una detassazione dei loro redditi.
Tale risultato è stato raggiunto nella stragrande maggioranza dei casi:
• o attraverso il trasferimento della società in Paesi che prevedevano una fiscalità complessiva di vantaggio;
• o la cessione dell’attività a società residenti in Paesi che prevedevano una fiscalità complessiva di vantaggio rispetto a quella interna.

Le mete più gettonate sono state il Lussemburgo e l’Ungheria, che garantivano una detassazione dei redditi derivanti dalla concessione in uso degli intangible.
Si segnala, a tal proposito, che in Lussemburgo nel 2008 è stata introdotta un’esenzione dell’80% per il reddito derivante dallo sfruttamento della proprietà intellettuale (IP). In Ungheria, invece, i canoni ricevuti a fronte dello sfruttamento di marchi e brevetti concorrevano alla base imponibile limitatamente al 50% del loro ammontare.

Nel DDL di Stabilità 2015 è stato previsto un regime opzionale di tassazione agevolata per marchi e brevetti con la finalità di arginare i fenomeni di delocalizzazione di beni immateriali, incentivando il rientro in Italia di intangible (in particolare marchi e brevetti) di gruppi italiani oggi localizzati all’estero.

L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito d’impresa.

Il nuovo regime si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 nella generalità dei casi).
Nel caso in cui si tratti di redditi che derivano dalla concessione in uso di brevetti, marchi funzionalmente equiparabili ai brevetti (ad esclusione dei marchi commerciali) e altri beni immateriali, l’agevolazione consiste nella esclusione da imposizione dei relativi redditi:
• per il 30% nel 2015;
• per il 40% nel 2016;
• per il 50% a partire dal 2017.

In caso di utilizzo diretto degli intangible sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling internazionale.
Anche in questo caso, la detassazione sarà pari:
• al 30% nel 2015;
• al 40% nel 2016;
• al 50% a partire dal 2017.

Il regime agevolativo è esteso anche alle plusvalenze da cessione dei suddetti beni agevolabili.

La procedura di ruling sarà obbligatoria per aderire al regime opzionale anche nel caso in cui i redditi derivanti dalla concessione in uso di marchi e brevetti, o le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi, siano stati realizzati nell’ambito di operazioni infragruppo.

Autore: Redazione Fiscal Focus

www.fiscal-focus.info/fisco/marchi-e-brevetti-tassazione-agevolata,3,24383

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Tag: #agevolazionimarchi, #marchiebrevetti, #tassazionebrevetti
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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